Cassazione Civile, Ordinanza n. 04458/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il giornalista autore di un articolo, il direttore responsabile del quotidiano e la società editrice per ottenere il risarcimento dei danni da diffamazione derivanti da un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale il 21 settembre 2007. L’articolo recensiva la riedizione di un libro nel quale si sosteneva la provenienza mafiosa dei capitali impiegati nella costituzione della società attrice, richiamando una consulenza redatta per conto della Procura di Palermo, ma senza dare conto degli sviluppi giudiziari ed extragiudiziari successivi che avrebbero, secondo la ricorrente, smentito tale impostazione. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che il testo fosse sostanzialmente fedele alle conclusioni del consulente e comunque espressione di critica legittima. La Corte d’appello di Roma, su gravame della società attrice, ha dichiarato in parte l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e in parte lo ha rigettato, escludendo travisamenti delle conclusioni della consulenza e ritenendo che il consulente si fosse limitato a constatare l’impossibilità di individuare la provenienza di alcune operazioni di accredito. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 342 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse spiegato come potesse ritenersi legittima l’affermazione del giornalista secondo cui la fortuna del soggetto evocato era legata senza dubbio all’intervento di Cosa Nostra, né avesse considerato che l’ipotesi accusatoria fosse stata successivamente abbandonata; 2) omesso esame di fatti decisivi, consistenti negli sviluppi giudiziari ed extragiudiziari che avrebbero smentito la tesi della provenienza mafiosa dei capitali; 3) violazione delle norme costituzionali e penali sulla libertà di manifestazione del pensiero e sulla scriminante del diritto di critica, nonché delle norme civilistiche sulla responsabilità aquiliana e del datore per fatto del preposto, per aver la Corte d’appello trascurato il contesto screditante e l’assenza di aggiornamento dei fatti narrati. Il ricorso è stato accolto limitatamente al primo motivo, con assorbimento degli altri due, perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta apparente: il giudice di merito si era infatti limitato a richiamare la consulenza tecnica originaria, senza verificare se l’articolo avesse correttamente rappresentato anche gli sviluppi successivi dell’indagine e senza spiegare perché una dichiarazione così assertiva potesse essere coperta dalla verità putativa e dalla continenza espressiva del diritto di critica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per nullità della motivazione, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice di legittimità ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da motivazione solo apparente, perché non aveva esaminato in modo effettivo la censura relativa all’omesso aggiornamento della notizia e alla mancata considerazione degli sviluppi successivi che avevano inciso sulla verità del fatto presupposto della critica giornalistica.
Norme richiamate
Le censure sono state ricondotte ai vizi di nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione effettiva della decisione giudiziale.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente.
Richiamato in relazione alla dedotta specificità delle censure di appello.
Evocato come scriminante del diritto di critica giornalistica, non operante se manchi un corretto riferimento ai fatti presupposto.
Richiamato quale norma incriminatrice di riferimento per la diffamazione oggetto di valutazione civile.
Richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana da fatto diffamatorio.
Richiamato con riferimento alla possibile responsabilità del preponente per fatto del preposto.
art. 2 Cost.
Richiamato insieme all’art. 21 Cost. nel bilanciamento tra reputazione e libertà di manifestazione del pensiero.
art. 21 Cost.
Richiamato quale fondamento della libertà di stampa e di critica, ma da esercitarsi entro i limiti della verità e continenza.
art. 10 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale della libertà di espressione.
art. 19 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
Richiamato quale parametro sovranazionale della libertà di espressione.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla diffamazione a mezzo stampa, la verità del fatto posto a base della critica deve essere valutata in modo completo e aggiornato: non basta il richiamo a fonti originarie o a consulenze iniziali se gli sviluppi successivi hanno inciso in modo rilevante sul significato della notizia.
- La motivazione è solo apparente quando il giudice di merito omette di confrontarsi con una censura decisiva e si limita a un richiamo generico a un documento tecnico, senza spiegare perché l’espressione contestata sia coperta dalla verità putativa e dalla continenza.
- Il diritto di critica giornalistica non copre affermazioni assertive che, per la loro formulazione e per il contesto, attribuiscano con certezza fatti gravi a un soggetto se la narrazione omette circostanze successivamente emerse idonee a mutare sensibilmente la percezione del fatto.
- Quando la doglianza investe l’omessa considerazione di sviluppi giudiziari successivi, il giudice deve verificare se tali sviluppi abbiano effettivamente escluso o ridimensionato l’originaria ipotesi accusatoria, perché ciò incide sulla attendibilità della ricostruzione giornalistica e sulla configurabilità dell’esimente.
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