Cassazione Civile, Ordinanza n. 04592/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento delle procedure di definizione agevolata sia per la parte degli importi oggetto della prima rottamazione sia per la parte residua delle sanzioni. Ha quindi dichiarato estinto l'intero giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato la legittimità di un avviso di pagamento e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori relativi al mancato versamento di rate d'acconto sull'accisa del gas naturale per il mese di marzo 2011 e per i mesi da maggio ad agosto 2011, nonché il rigetto dell'eccezione di compensazione con controcrediti vantati dalla società per accisa sull'energia elettrica. Nel corso del giudizio la contribuente chiedeva la sospensione e poi aderiva a procedure di definizione agevolata/rottamazione: prima ex art. 3, comma 24, d.l. n. 119 del 2018 per le somme pretese con gli avvisi di pagamento e due terzi delle sanzioni, ottenendo un piano di rateazione; poi, per l'ultimo terzo delle sanzioni, presentava autonoma domanda di rottamazione ex art. 1, commi 231 e ss., l. n. 197 del 2022, con esito positivo della procedura. Il ricorso era articolato in quattro motivi, ma la decisione non entra nel merito di tali censure perché rileva la sopravvenuta definizione dei carichi.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018
richiamato in relazione alla richiesta di sospensione del giudizio pendente la definizione agevolata
art. 3, comma 24, d.l. n. 119 del 2018
la positiva definizione della procedura di definizione agevolata comporta cessazione della materia del contendere per gli importi condonati
art. 1, commi 231-252, l. n. 197 del 2022
la presentazione e il perfezionamento dell'istanza di rottamazione determinano la definizione dei carichi e l'estinzione del giudizio per la parte residua
citato per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza, con allegazione dell'avvenuta definizione della procedura
art. 119 del 2018
richiamato nel contesto della disciplina della definizione agevolata dei carichi
richiamata nel contesto della seconda procedura di rottamazione
Massime di principio
- Quando il carico tributario oggetto del giudizio di legittimità viene integralmente definito mediante procedura di definizione agevolata o rottamazione perfezionata, la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata di solo una parte delle pretese determina estinzione parziale del giudizio per la porzione di debito condonata; se anche la residua pretesa viene successivamente definita, l'estinzione si estende all'intero processo.
- In presenza di sopravvenuta definizione dei carichi, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito, poiché viene meno l'interesse alla decisione.
- L'esito estintivo del giudizio per cessazione della materia del contendere comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto statuito in sentenza.
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