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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29986/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e sanzioni relativo all'anno 2007, fondato sull'assunto che la società avesse partecipato a un sistema di frode carosello mediante operazioni soggettivamente inesistenti nella compravendita di autovetture. L'Ufficio contestava: l'indebita detrazione dell'IVA; l'indebita deduzione di costi ai fini delle imposte dirette per acquisti da alcune società indicate come fornitrici; nonché, ritenuta inattendibile la contabilità, la rideterminazione induttiva di maggiori ricavi non dichiarati. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo non provato l'effettivo coinvolgimento soggettivo nella frode, e la CTR aveva confermato. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione delle norme IVA e civilistiche sull'onere della prova e sulle presunzioni, lamentando un errato riparto probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti; e omesso esame di fatti decisivi, con riguardo sia alla indetraibilità dell'IVA sia ai fatti secondari indicati in ricorso. La società ha resistito eccependo anche il giudicato derivante da un'assoluzione penale del legale rappresentante per il medesimo fatto, eccezione respinta dalla Corte perché la sentenza penale è solo elemento indiziario nel giudizio tributario e non ha efficacia di giudicato autonomo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia. Ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario/committente che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare di aver usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. La CTR ha invece errato nel richiedere la prova dell'"estraneità" alla frode e della normale diligenza/buona fede, e nel valorizzare come decisivi elementi che non lo sono, come la regolarità della contabilità e dei pagamenti o l'assenza di vantaggi dalla rivendita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è stato invocato come vizio di legittimità per denunciare l'erronea applicazione delle norme sostanziali e dei principi sul riparto dell'onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatti decisivi

    è stato utilizzato per denunciare l'omessa considerazione di fatti storici decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in tema di detrazione IVA, nel contesto della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in tema di accertamento IVA e recupero dell'imposta indebitamente detratta.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che l'onere dell'Amministrazione e quello del contribuente si distribuiscono secondo i criteri consolidati in materia di frodi IVA.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione al ragionamento presuntivo utilizzabile dall'Amministrazione per dimostrare la consapevolezza del contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la prova presuntiva fondata su elementi oggettivi e specifici.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato nel riferimento all'assoluzione penale del legale rappresentante per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato con riferimento alla memoria depositata e alla trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'operazione deve considerarsi materialmente esistente, ma ciò che rileva è l'effettiva identità del soggetto che ha reso la cessione o la prestazione rispetto a quello indicato in fattura.
  • L'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni fondate su elementi oggettivi e specifici, sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia la consapevolezza, o almeno la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario/committente, del collegamento dell'operazione a un'evasione d'imposta.
  • Una volta assolto tale onere dall'Ufficio, il contribuente deve fornire la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; la sola regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente a esonerarlo.
  • Nel giudizio tributario, l'assoluzione penale irrevocabile del legale rappresentante per i medesimi fatti non produce automaticamente giudicato, ma costituisce solo un elemento istruttorio da valutare criticamente caso per caso.
  • È censurabile in cassazione la motivazione del giudice di merito che alteri il corretto riparto dell'onere probatorio o attribuisca rilievo a criteri non pertinenti, come l'"estraneità alla frode" o la mera buona fede in termini generici, anziché alla concreta conoscibilità dell'illecito e alla diligenza qualificata esigibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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