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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08670/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente intestato a una società, nel quale i correntisti contestavano l'applicazione di interessi ultralegali, capitalizzazione, commissioni di massimo scoperto e criteri di valuta, chiedendo il ricalcolo del dare-avere e la restituzione di quanto indebitamente percepito. I medesimi attori sostenevano inoltre che due contratti di mutuo, formalmente fondiari e stipulati da persone fisiche, fossero in realtà stati imposti dalla banca per ripianare una pretesa esposizione debitoria sul conto corrente della società, esposizione che si assumeva inesistente o comunque erroneamente contabilizzata; da ciò facevano discendere la nullità dei mutui per difetto o illiceità della causa, ovvero la loro annullabilità per violazione di buona fede. In un autonomo giudizio proposero anche opposizione all'esecuzione contro il precetto fondato sul mutuo. Il Tribunale accolse in parte le domande, dichiarando nulle varie clausole del conto corrente, dichiarando nullo il mutuo e accogliendo l'opposizione all'esecuzione. La Corte d'appello ha poi riformato sul punto relativo al mutuo, rigettando la domanda di nullità del mutuo fondiario e l'opposizione all'esecuzione. Con il ricorso per cassazione i mutuatari hanno denunciato: omessa pronuncia sul difetto di causa del mutuo, motivazione solo apparente o inesistente sul medesimo profilo, omesso esame del fatto decisivo dell'asserita insussistenza del saldo passivo del conto corrente, violazione delle norme sulla causa del contratto per sostenere la nullità del mutuo e, infine, erronea revoca implicita della condanna della banca alla restituzione degli interessi e delle spese connesse al mutuo dichiarato nullo in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non fondati i primi quattro motivi, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il mutuo si perfeziona con l'accredito delle somme e con la conseguente disponibilità giuridica delle stesse per il mutuatario, a prescindere dalla successiva e immediata destinazione a ripianare pregresse esposizioni debitorie. Ha quindi escluso che, nel mutuo fondiario o nel mutuo ordinario, lo scopo solutorio incida sulla causa del contratto o comporti nullità per difetto di causa; l'eventuale utilizzo delle somme per estinguere debiti pregressi può, semmai, rilevare sul piano dell'inefficacia o della revocatoria, non su quello della validità negoziale. Di conseguenza è stata ritenuta corretta la decisione della corte territoriale che aveva escluso la nullità del mutuo e rigettato l'opposizione all'esecuzione. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato per denunciare l'omessa pronuncia sul difetto di causa del mutuo; la Corte ritiene tuttavia che la doglianza sia infondata alla luce del principio secondo cui la causa del mutuo non è incisa dalla destinazione solutoria delle somme

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    è invocato per dedurre motivazione apparente o inesistente; la Corte esclude il vizio in quanto la decisione di merito è sorretta da un ragionamento conforme al principio delle Sezioni Unite sul mutuo solutorio

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ritiene il fatto non decisivo perché la destinazione delle somme al ripianamento di passività pregresse non incide sulla validità del mutuo

  • artt. 1325, 1344 e 1418 c.c.

    sono invocati dai ricorrenti per sostenere la nullità del mutuo per difetto o illiceità della causa; la Corte esclude che il mutuo solutorio integri una causa illecita o manchi di causa

  • art. 1813 c.c.

    è richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite: il mutuo è contratto reale che si perfeziona con la consegna o con la messa a disposizione giuridica della somma, con obbligo di restituzione del tantundem

  • art. 1852 c.c.

    è citato per distinguere l'accredito su conto corrente già passivo, precisando che l'effetto algebrico di riduzione o estinzione del debito non esclude la traditio giuridica delle somme

  • art. 2033 c.c.

    è richiamato nel quinto motivo in relazione alla ripetizione dell'indebito degli interessi e delle spese; il motivo viene comunque assorbito dal rigetto delle censure principali

  • art. 474 c.p.c.

    è richiamato per affermare che il mutuo solutorio, se assistito dai requisiti di legge, può costituire valido titolo esecutivo

  • art. 38 t.u.b.

    viene richiamato per descrivere il mutuo fondiario come finanziamento a medio-lungo termine garantito da ipoteca di primo grado e non come mutuo di scopo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    è il parametro per determinare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel mutuo il perfezionamento del contratto richiede che la somma mutuata sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario; tale disponibilità può realizzarsi anche mediante accredito su conto corrente, senza necessità di consegna materiale.
  • La destinazione immediata delle somme mutuate al ripianamento di debiti pregressi non incide sulla causa del mutuo ordinario o fondiario, perché lo scopo del finanziamento resta estraneo alla struttura causale del contratto.
  • Il cd. mutuo solutorio non costituisce un tipo contrattuale autonomo né un mutuo di scopo: è un mutuo tipico utilizzato per una finalità solutoria, ma questa finalità resta esterna alla causa negoziale.
  • L'eventuale abuso dell'operazione di mutuo per effetti solutori o per la costituzione di garanzie in funzione di debiti pregressi non determina automaticamente nullità del contratto; i rimedi eventualmente pertinenti sono quelli dell'inefficacia, della revocatoria o della tutela restitutoria/risarcitoria, secondo i presupposti di legge.
  • Nei giudizi in cui si deduce il difetto di causa di un mutuo per asserita insussistenza del debito pregresso ripianato, il fatto relativo alla destinazione solutoria non è decisivo ai fini della validità del mutuo se la somma è stata comunque accreditata e resa giuridicamente disponibile al mutuatario.

Come è indicizzato

MaterieMutuoOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipataRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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