Cassazione Penale, Sentenza n. 41544/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 27/05/2025 che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di ottemperanza all'ordinanza n.82 del 12/12/2023. L'ordinanza del 12/12/2023 aveva fissato il costo delle copie cartacee tra 5 e 7 centesimi a pagina; il detenuto lamentava che, nella pratica, gli erano state addebitate copie a 10 centesimi l'una e deduceva la mancata ottemperanza da parte dell'Amministrazione. Il ricorso si fondava su presunta carenza motivazionale e sulla applicazione del principio della vicinanza della prova, sostenendo che l'onere di provare l'adeguamento fosse a carico dell'Amministrazione. In corso di causa il ricorrente ha prodotto, in sede di legittimità e tardivamente, ricevute di addebito (10 e 11/03/2025) per 10 cent./copia.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. Ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza avesse correttamente preso atto della nota della Direzione della Casa circondariale dell'Aquila del 9/05/2025 e dell'ordine di servizio n.79 del 05/03/2025, dai quali risultava l'adeguamento alle disposizioni dell'ordinanza del 12/12/2023 (costo fissato tra 5 e 7 centesimi). Le ricevute prodotte tardivamente in Cassazione sono state ritenute documenti inammissibili, non essendo stati prodotti nei precedenti gradi e costituendo prova nuova che richiede valutazione di merito. La Corte ha inoltre precisato che, pur essendo rimasto impregiudicato il diritto del detenuto alla restituzione di eventuali prelievi eccedenti, tale asserzione doveva essere provata dal ricorrente in sede di merito. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), art. 41-bis
Riferimento al regime differenziato cui è sottoposto il detenuto; contestualizza lo status del ricorrente ma non incide sul merito dell'ottemperanza richiesta
Ordinamento penitenziario (Ord. pen.), art. 35-bis
Limita il ricorso per cassazione nel giudizio di ottemperanza ai soli profili di violazione di legge; riduce l'ambito di valutazione della Corte di legittimità rispetto a questioni di fatto e di merito
codice di procedura penale, art. 125
Riguarda il requisito della motivazione del provvedimento; la Corte valuta la presenza o meno di motivazione carente o meramente apparente come possibile violazione di legge
Ordinamento penitenziario, art. 2
Richiamato come principio generale funzionale alla delimitazione delle competenze e alla disciplina delle spese di mantenimento
Norme regolamentari che integrano e sostituiscono, in parte, disposizioni penitenziarie e di esecuzione; contesto normativo per la determinazione dei costi delle copie
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Reg. Ord. pen.), art. 56
Regola il riparto di competenze fra giudice dell'esecuzione e magistrato di sorveglianza, rilevante per delimitare l'ambito del controllo in sede di ottemperanza
codice di procedura penale, art. 585
Riferimento funzionale ai limiti dell'introduzione di nuovi motivi o documenti in sede di legittimità; i "nuovi" documenti sono ammissibili solo in circostanze eccezionali
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali per l'impugnazione; applicato alla condanna del ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il decidente verifica l'ottemperanza sulla base della situazione vigente al momento della decisione; attestazioni amministrative chiare sull'adeguamento possono determinare il non luogo a provvedere
- In Cassazione (o in sede di legittimità) la produzione di documenti è ammessa solo se si tratta di documenti non disponibili nei precedenti gradi e non costituiscono prova nuova che richiede valutazione di merito; documenti nella disponibilità della parte devono essere prodotti in sede di merito
- La contestazione di addebiti eccedenti rispetto a tariffe stabilite dall'autorità deve essere provata dal detenuto, soprattutto se le ricevute o le prove sono in suo possesso; in mancanza di prova il ricorso è destinato a non riuscire
- L'ambito di sindacato della Corte di cassazione in materia di ottemperanza è limitato a questioni di diritto (art. 35-bis, comma 8 Ord. pen.); le doglianze sulla motivazione sono rilevanti solo se si tratta di assenza totale o di motivazione meramente apparente su punti decisivi
- Se emerge che l'Amministrazione ha formalmente recepito e dato esecuzione all'ordine del giudice (anche mediante ordine di servizio), il giudice di ottemperanza può legittimamente prendere atto dell'ottemperanza; eventuali prelievi indebitamente praticati possono essere fatti valere con azione di ripetizione di indebito o con specifica istanza correttiva fondata su prova
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