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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12519/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del 29/11/2021 deducendo violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.63/2022 (depositata 10/03/2022) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte finale, delle parole "utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti" dell'art.12, comma 3, lett. d) del d.lgs. 25/7/1998 n.286. La ricorrente sosteneva che quell'ablazione normativa avrebbe dovuto comportare una nuova valutazione della dosimetria della pena, trattandosi dell'aggravante che aveva determinato un aumento quintuplo del minimo edittale nella sua posizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha motivato l'inammissibilità per due ordini di ragioni: (1) sul punto oggetto della presunta incostituzionalità si era già formato giudicato con precedente pronuncia della Prima Sezione della Cassazione (n.28593/21) e la questione non era stata riaperta nel giudizio di rinvio — quindi eventuali doglianze sulla sopravvenuta incostituzionalità sono proponibili innanzi al giudice dell'esecuzione e non in questa sede di legittimità; (2) l'aggravante di cui all'art.12 comma 3 lett. d) del d.lgs. 286/98 era costituita, nella formulazione anteriore, da tre circostanze alternative (fatto da tre o più persone in concorso; utilizzo di servizi internazionali di trasporto; utilizzo di documenti contraffatti/alterati/illegalmente detenuti) e soltanto le seconde due sono state dichiarate incostituzionali dalla Consulta: la prima (concorso di tre o più persone) rimaneva applicabile al caso di specie e giustificava ancora l'aumento quintuplo della pena. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n.286, art.12, comma 3, lett. d)

    "utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti."

    La norma, nella formulazione anteriore alla pronuncia della Consulta, elencava tre circostanze alternative integranti l'aggravante; la Corte ha ritenuto che, anche dopo l'ablazione delle sole due ultime alternative da parte della Consulta, la prima (fatto commesso da tre o più persone in concorso) poteva ancora sostenere l'aumento quintuplo della pena nel caso concreto

  • Sentenza Corte Costituzionale n.63/2022

    "illegittimità costituzionale ... delle parole \"utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti\""

    La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale solo della parte testuale indicata; la Corte di Cassazione ha osservato però che questa sopravvenuta dichiarazione non incideva sul giudicato già formatosi e non travolgeva la parte dell'aggravante relativa al concorso di più persone

  • Legge 16 marzo 2006, n.146 (ora art.61-bis c.p.)

    Richiamata in relazione all'aggravante per associazione per delinquere di stampo mafioso/terroristica (contestata in origine); nella fase istruttoria si era esclusa l'aggravante per tutti gli imputati eccetto per il collaboratore citato

  • Art.192, comma 3, c.p.p. e art.12, comma 3-ter, lett. b) d.lgs. 286/98

    Richiamati nei motivi di ricorso di parte come parametri ermeneutici e di valutazione dell'attendibilità del collaboratore di giustizia (Atta); la questione dell'attendibilità e dei riscontri era stata oggetto di precedente scrutinio giurisdizionale

  • Art.616 c.p.p.

    Norma che autorizza l'imposizione di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorsi ritenuti infondati o inammissibili; applicata per la condanna al versamento di euro 3.000

  • Giurisprudenza: principio della formazione progressiva del giudicato (ex Sez.1, n.36331 del 30/06/2015)

    Principio richiamato dalla Corte per sostenere che, una volta formatosi il giudicato su un punto deciso dalla Cassazione, taluni profili non possono essere riesaminati in sede di successivo ricorso sulla stessa vicenda, rilevando che la questione di incostituzionalità sopravvenuta non era stata rimessa alla Corte d'Appello nel giudizio di rinvio

Massime di principio

  • La sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di parte di una norma non incide automaticamente su sentenze per le quali si è già formato il giudicato; in molti casi la questione va sollevata davanti al giudice dell'esecuzione per la revisione del trattamento sanzionatorio.
  • Quando un'aggravante è formulata come alternativa (elementi alternativi), l'illegittimità costituzionale di una o più alternative non annulla automaticamente l'aggravante se almeno un'alternativa resta valida e risulta applicabile al caso concreto.
  • Se una questione era già stata oggetto di decisione di legittimità che ha formato giudicato su un profilo specifico, il ricorrente difficilmente potrà riaprire quella stessa questione in Cassazione se il rinvio non ha investito espressamente quel punto.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione teso a rivedere la dosimetria della pena in conseguenza di una sentenza costituzionale sopravvenuta, è necessario verificare: (a) se sul punto sia intervenuto giudicato; (b) se l'incostituzionalità riguarda esattamente l'elemento che ha inciso sulla quantificazione della pena; (c) la sede processuale competente (es. giudice dell'esecuzione).
  • La configurazione fattuale precisa (se le aggravanti sono formulate in maniera alternativa o congiuntiva) è cruciale: il diverso modo di costruzione della norma può determinare la sopravvivenza o meno dell'aggravante dopo interventi di incostituzionalità.
  • Le doglianze sulla attendibilità di collaboratori di giustizia e sui relativi riscontri devono essere sviluppate e documentate nel corso del processo di merito; la Cassazione è limitata nel riesame quando il giudicato si è formato su quegli aspetti.

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