Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9034/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di misura alternativa (detenzione domiciliare) ai sensi dell'art. 16-nonies (L. 82/1991 conv. D.L. n. 8/1991), sostenendo che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente applicato la norma e mal motivato il diniego. Zappia ha sottolineato il lungo periodo di detenzione già scontato, l'attiva collaborazione con la giustizia per quasi cinque anni, il riconoscimento della liberazione anticipata, la partecipazione ad attività lavorative e di volontariato, l'inserimento in programma di protezione e il domicilio protetto; ha lamentato che i pareri favorevoli della DDA, della DNA e della relazione psicologica non siano stati adeguatamente valorizzati e che il Tribunale abbia invece fondato il rigetto su (i) particolare gravità dei reati e (ii) insufficienza del periodo di osservazione, nonché su un presunto problema di disponibilità del domicilio (dovuto alla protezione). Il ricorso denunciava altresì vizio di travisamento dei fatti e carenza motivazionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. La Cassazione ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies non può essere desunto automaticamente dalla collaborazione o dall'assenza di contatti con la criminalità organizzata, ma richiede elementi specifici che dimostrino positivamente, anche solo in termini di probabilità ragionevole, l'effettiva trasformazione morale e comportamentale. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la scelta del Tribunale di sorveglianza che, pur prendendo in considerazione i pareri positivi, ha valorizzato la mancanza di concrete iniziative riparatorie verso le persone offese, elementi comportamentali successivi e recenti rilievi dell'istituto penitenziario (compreso il diniego di permesso premio) che giustificano la richiesta di un ulteriore periodo di osservazione secondo il principio di gradualità. Il terzo motivo relativo al presunto travisamento sul domicilio è stato dichiarato inammissibile perché non decisivo. Conclusione: rigetto del ricorso e conferma dell'ordinanza impugnata (con condanna del ricorrente alle spese, secondo il dispositivo finale della Corte).

Norme richiamate

  • art. 16-nonies, d.l. n. 8 del 1991, conv. con l. n. 82 del 1991

    Il requisito del "ravvedimento" non è presuntivo: per concedere benefici ai collaboratori occorrono elementi specifici che dimostrino in positivo l'effettiva trasformazione e il percorso rieducativo; la valutazione deve essere globale e graduata in relazione alla misura richiesta.

  • art. 47-ter Ordinamento penitenziario

    Richiamato come norma rilevante nelle valutazioni sui benefici penitenziari; conferma la necessità di considerare il comportamento del detenuto e le circostanze del percorso espiativo nella valutazione dell'opportunità della misura alternativa.

  • art. 51, comma 3-bis, codice di procedura penale

    Richiama i presupposti soggettivi per l'accesso a misure in deroga; il giudice deve accertare che si tratti dei reati indicati e la rilevanza della collaborazione, ma ciò non elimina la valutazione sulla sussistenza del ravvedimento.

  • Giurisprudenza di legittimità (massime richiamate dalla Corte)

    più pronunce, es. Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018 e altre

    La Corte ribadisce il principio consolidato che la collaborazione e l'assenza di collegamenti non sono di per sé prova del ravvedimento; deve essere rispettato il criterio di gradualità e il giudice ha discrezionalità motivata nel richiedere ulteriori esperimenti premiali o periodi di osservazione.

Massime di principio

  • La mera collaborazione con la giustizia non equivale automaticamente a ravvedimento: è necessario produrre elementi specifici e concreti che dimostrino la trasformazione morale e comportamentale.
  • Il giudice di sorveglianza conserva una valutazione discrezionale sull'opportunità del beneficio e può applicare il principio di gradualità anche rispetto ai collaboratori protetti.
  • Pareri favorevoli di DNA, DDA o psicologi sono rilevanti ma non vincolanti: devono essere valutati nel quadro globale del comportamento del detenuto (inclusi atti di riparazione verso le vittime e condotte recenti in carcere).
  • La partecipazione a un programma di protezione e l'esistenza di un domicilio protetto non determinano automaticamente l'ammissibilità della detenzione domiciliare; la questione del domicilio va adeguatamente dimostrata e valutata.
  • Segnalazioni negative dell'istituto penitenziario (es. diniego di permessi premio per comportamenti recenti) e l'assenza di iniziative riparatorie pesano negativamente nella valutazione del ravvedimento.
  • Qualora il giudice richieda un ulteriore periodo di osservazione, ciò rientra nella legittima applicazione del criterio di gradualità e non costituisce di per sé vizio di motivazione se adeguatamente spiegato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.