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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24892 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 82/01/12 del 10 luglio 2012, che aveva confermato l’annullamento degli avvisi Ici per gli anni 2003-2006. Ha dedotto, in sostanza, che non fosse provata l’esenzione: i bilanci del Consorzio non dimostravano adeguatamente la prevalenza della lavorazione di prodotti agricoli conferiti dai soci e il Consorzio non aveva presentato la denuncia richiesta. Ha inoltre denunciato omessa pronuncia e motivazione carente su tali questioni e sul contrasto con una precedente decisione della stessa CTR relativa al 2003. La Cassazione ha esaminato unitariamente i motivi, rilevando che la prova dell’attività concretamente svolta non era decisiva: per l’esenzione Ici occorreva verificare la classificazione catastale dell’immobile negli anni contestati.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, pur sulla base di una ragione giuridica diversa da quelle prospettate nei motivi. Ha cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso del Consorzio contro gli avvisi Ici per il 2003-2006. L’immobile aveva ottenuto la categoria rurale D/10 soltanto il 27 ottobre 2008; per gli anni d’imposta controversi risultava invece censito in D/1, e la circolare invocata non attribuiva automaticamente la categoria D/10. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per porre a carico del Comune l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133 ) non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23 comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14 ) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a);

    Ai fini dell’esclusione dall’Ici per ruralità, è determinante la classificazione catastale A/6 o D/10. Se l’immobile è iscritto in una categoria diversa, l’attività agricola concretamente svolta non basta, da sola, a ottenere l’esenzione: il contribuente deve contestare il classamento.

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. n. 133/1994 e modificato dal D.L. n. 159/2007

    ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e in particolare destinate: (...) 1) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 1, comma 2; (...)

    La norma riconosce la possibile ruralità degli immobili strumentali destinati anche alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli svolte da cooperative e consorzi. Nella decisione, tuttavia, il requisito sostanziale di ruralità deve tradursi nella pertinente classificazione catastale per produrre l’effetto di esenzione Ici.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009

    Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni.

    La disposizione interpretativa esclude dall’imposizione le unità che possiedono i requisiti di ruralità, ma la Corte, seguendo l’orientamento delle Sezioni Unite, collega tale esclusione alla classificazione catastale rurale dell’immobile.

  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 106/2011

    ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994 , e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda";

    La norma offriva una procedura per chiedere l’attribuzione catastale A/6 o D/10, anche sulla base del possesso continuativo dei requisiti negli anni precedenti. La possibilità di ottenere il riconoscimento retroattivo non equivale a un’esenzione automatica basata sul solo uso di fatto.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. n. 214/2011

    le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011 , producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo";

    La norma disciplina gli effetti delle domande di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità; conferma che il riconoscimento passa attraverso la procedura catastale prevista, anziché dipendere soltanto dalla destinazione agricola concretamente accertata.

  • D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124/2013

    deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106 e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

    Le domande di variazione e l’annotazione catastale possono produrre effetti sul requisito di ruralità a partire dal quinto anno precedente la domanda. Anche tale retroattività presuppone l’attivazione della specifica procedura catastale.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito; qui ha quindi rigettato il ricorso del Consorzio contro gli avvisi Ici.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228/2012

    La Corte ha espressamente escluso i presupposti per il versamento, a carico del Comune ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Per invocare l’esenzione Ici di un fabbricato rurale, non è sufficiente dimostrare che l’immobile sia concretamente utilizzato per attività agricole o per la trasformazione di prodotti conferiti dai soci: occorre verificare il classamento catastale rilevante per gli anni d’imposta.
  • Se l’immobile è classificato in una categoria diversa da A/6 o D/10, il contribuente che chiede l’esenzione deve contestare il classamento attraverso gli strumenti catastali appropriati; il giudice tributario non può normalmente sostituire tale passaggio con un accertamento incidentale della ruralità sulla base del solo uso effettivo.
  • La classificazione D/10 ottenuta in un momento successivo non prova, di per sé, che l’immobile avesse tale classificazione negli anni precedenti. L’eventuale efficacia retroattiva dipende dalle procedure di variazione o annotazione previste dalla legge e dai relativi presupposti.
  • Una circolare amministrativa che disciplina in via transitoria le modalità di presentazione delle domande non attribuisce automaticamente la categoria catastale rurale a un immobile censito in altra categoria.
  • Il Comune che intende assoggettare a Ici un immobile classificato A/6 o D/10 deve impugnare autonomamente tale attribuzione catastale; la classificazione opera quindi come elemento decisivo per entrambe le parti.

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