Cassazione Civile, Ordinanza n. 11067/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia trae origine da una scrittura privata del 29.6.1979 con cui un soggetto aveva riconosciuto all'attore un diritto di prelazione per il riacquisto di una quota del 25% di una società immobiliare proprietaria di immobili in Grazzano Visconti. L'attore ha poi agito per il risarcimento dei danni sostenendo che la moglie del promittente, divenuta titolare della quota, l'avesse ceduta alla figlia senza previa denuntiatio, così violando la prelazione. I convenuti hanno eccepito la prescrizione decennale del diritto risarcitorio. Il Tribunale ha ritenuto maturata la prescrizione, individuando il dies a quo nella data della cessione e/o della sua annotazione/iscrizione nei registri sociali e nel registro imprese. In appello l'attore ha sostenuto che la mancata denuntiatio integrasse doloso occultamento del fatto lesivo, con sospensione della prescrizione fino alla effettiva scoperta del trasferimento in un altro giudizio; ha inoltre dedotto la tardività dell'eccezione di mancanza di data certa. La Corte d'appello ha rigettato il gravame. In Cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato la sospensione della prescrizione come eccezione rilevabile d'ufficio, essendo stata la scoperta della cessione acquisita solo in altro giudizio; 2) violazione dell'art. 2941, n. 8, c.c., contestando l'esclusione del doloso occultamento per il solo fatto dell'annotazione nel libro soci e dell'iscrizione nel registro imprese, e sostenendo che il prelazionario non aveva onere di vigilare sulle vicende del bene né di sopportare l'omessa denuntiatio. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha affermato che la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. è eccezione in senso lato, sì rilevabile d'ufficio anche in appello, ma soltanto se i fatti costitutivi risultano dagli atti; nella specie il doloso occultamento non era stato allegato tempestivamente né risultava documentalmente provato. Ha inoltre ribadito che l'impossibilità di far valere il diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c. riguarda solo impedimenti giuridici e non mere difficoltà fattuali o investigative, mentre l'art. 2941 c.c. contempla ipotesi tassative di sospensione. Quanto al secondo motivo, ha precisato che l'occultamento doloso richiede un comportamento fraudolento intenzionale, distinto dalla mera omissione, che sospende la prescrizione solo se relativa a un atto dovuto per legge; la mancata denuntiatio, essendo la prelazione di fonte negoziale, non integra di per sé doloso occultamento. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva dichiarato prescritta la domanda risarcitoria. Ha ritenuto infondati sia il motivo sulla pretesa rilevabilità d'ufficio della sospensione della prescrizione, sia quello sulla configurabilità del doloso occultamento. La Corte ha escluso che la mancata denuntiatio e la successiva conoscenza dell'atto di cessione potessero spostare il dies a quo della prescrizione, in assenza di una valida fattispecie di sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. e di una prova del comportamento fraudolento del debitore. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con atto altresì della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
evocato come parametro della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione perché la questione della sospensione della prescrizione non era stata tempestivamente e compiutamente allegata nei gradi di merito
le eccezioni in senso lato non sono soggette al divieto di nuove eccezioni in appello, ma solo se i fatti risultano dagli atti; nella specie mancava la base fattuale documentale per il doloso occultamento
la sospensione della prescrizione opera solo in presenza di doloso occultamento dell'esistenza del debito, cioè di un comportamento fraudolento intenzionale; la mera omissione o la mancata denuntiatio non sono sufficienti di per sé
l'impossibilità di far valere il diritto rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione riguarda solo impedimenti giuridici, non ostacoli di mero fatto o difficoltà di conoscenza
richiamato in relazione alla data certa della scrittura privata; la Corte ha osservato che, nel caso concreto, la questione non mutava l'esito perché veniva in rilievo il fatto storico lesivo della prelazione e non l'opponibilità della data ai terzi
richiamato nella decisione di primo grado, che aveva respinto anche la domanda di responsabilità aggravata; non costituisce oggetto della ratio decidendi in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- L'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. può essere rilevata d'ufficio anche in appello solo se i fatti costitutivi emergono dagli atti o dai documenti ritualmente acquisiti; in mancanza di tale base fattuale, il giudice non può supplire alle carenze allegatorie della parte.
- L'art. 2935 c.c. non consente di differire la decorrenza della prescrizione per mere difficoltà di fatto nella conoscenza del diritto o dell'illecito: rilevano soltanto impedimenti giuridici all'esercizio dell'azione.
- Il doloso occultamento richiesto dall'art. 2941, n. 8, c.c. postula un comportamento fraudolento e intenzionale del debitore diretto a nascondere l'esistenza del debito; la semplice omissione di informazione non basta, salvo che riguardi un atto dovuto per legge.
- La mancata denuntiatio di un trasferimento contrastante con un diritto di prelazione negoziale non integra automaticamente una causa di sospensione della prescrizione, se non è dimostrato un occultamento doloso in senso tecnico.
- La conoscenza effettiva del fatto lesivo, sopravvenuta in un diverso giudizio, non sposta di per sé il dies a quo della prescrizione quando non ricorra una delle ipotesi tassative di sospensione previste dall'art. 2941 c.c.
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