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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37405/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2008, all’esito di verifica della Guardia di finanza e di ricostruzione contabile, con cui erano stati rettificati i redditi ai fini Iva, Ires e Irap. La società aveva impugnato l’atto e il ricorso era stato accolto solo in parte dalla CTP; la CTR aveva poi confermato la decisione di primo grado, ritenendo legittima la rideterminazione del reddito imponibile nella misura dell’8% dei ricavi e non condividendo la pretesa erariale. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 41-bis del d.P.R. 600/1973, sostenendo che l’accertamento poteva essere svolto induttivamente sulla base del PVC e che la CTR aveva illegittimamente ridotto i costi di produzione al di fuori di prova contraria della contribuente; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR non avesse esaminato compiutamente l’appello dell’Ufficio sulla determinazione del reddito quale differenza tra ricavi e componenti negative ricostruite; 3) vizio motivazionale, deducendo che la sentenza fosse priva di coerenza logica e razionale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’art. 41-bis del d.P.R. 600/1973 consenta all’Ufficio, in presenza di elementi emersi da accessi, ispezioni e verifiche, di procedere anche mediante accertamento induttivo e che, nella specie, l’Ufficio avesse già considerato le componenti negative sulla base della media delle passività dei due anni precedenti. Ha rilevato che, a fronte di tale ricostruzione, la contribuente non aveva fornito prova idonea di costi diversi o maggiori, sicché i giudici di merito non potevano sostituire al calcolo dell’Ufficio una diversa percentuale di redditività dell’8% senza supporto probatorio. Sono stati invece rigettati il secondo e il terzo motivo, ritenendo insussistente l’omessa pronuncia e non ravvisabile un vizio di motivazione nei termini denunciati. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, ad altro giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    "gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche (...) risultino elementi che consentano di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile (...) possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito od il maggior reddito imponibile (...)"

    La disposizione è qualificata come strumento per la sollecita emersione della materia imponibile e non come metodo autonomo di accertamento; può essere utilizzata anche con modalità induttiva secondo le regole ordinarie degli accertamenti previsti dai d.P.R. 600/1973 e 633/1972.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l’omessa pronuncia, osservando che le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento del primo motivo rendono infondata anche la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per la doglianza di violazione di legge relativa all’art. 41-bis d.P.R. 600/1973.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per le censure di nullità della sentenza e di vizio motivazionale dedotto come error in procedendo.

  • art. 35, comma 2 n. 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il vizio della motivazione della decisione tributaria impugnata.

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente nel dedurre il vizio della sentenza della CTR.

  • art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 112 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel sostenere l’insufficienza logica della motivazione della CTR.

  • art. 111, VI comma, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento dell’obbligo di motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • L’accertamento fondato sull’art. 41-bis d.P.R. 600/1973, quando supportato da elementi emersi in verifica e da ricostruzione induttiva dei ricavi, può legittimamente includere anche la valutazione delle componenti negative già stimate dall’Ufficio secondo criteri presuntivi ragionevoli.
  • In presenza di accertamento induttivo, incombe sul contribuente l’onere di provare in modo specifico una diversa entità dei costi o elementi idonei a contrastare la ricostruzione presuntiva dell’Ufficio; in difetto, il giudice di merito non può sostituire alla stima fiscale una propria quantificazione equitativa del reddito imponibile.
  • Il giudice tributario non può rideterminare il reddito imponibile sulla base di una percentuale di redditività astratta o di considerazioni generali sul settore economico se tali dati non sono sorretti da prova concreta idonea a superare la presunzione posta a base dell’accertamento.
  • La censura di omessa pronuncia non è fondata quando la decisione impugnata, pur sinteticamente, abbia affrontato il nucleo decisivo della questione devoluta, e la soluzione del primo motivo renda comunque superflua la diversa doglianza processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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