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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12242/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, con recupero del tributo, sanzioni e accessori in relazione all'attività di raccolta scommesse svolta per il tramite di un centro trasmissione dati operante in Italia per conto di un bookmaker estero privo di concessione. La società ricorrente, qualificata come coobbligata solidale del soggetto che materialmente raccoglieva le scommesse, ha impugnato la decisione della CTR che aveva confermato la debenza dell'imposta anche in assenza di titolo concessorio. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010, sostenendo che il soggetto passivo sarebbe solo il gestore del gioco e non il ricevitore; 2) omessa pronuncia sul presupposto territoriale, assumendo che il contratto di scommessa si concludesse a Malta; 3) violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, del principio di non discriminazione e del legittimo affidamento, oltre richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; 4) mancato riconoscimento dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa; 5) erronea condanna alle spese in favore dell'Ufficio assistito da funzionario delegato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non si confrontavano con la giurisprudenza consolidata che considera dovuta l'imposta unica anche per la raccolta scommesse svolta in Italia per conto di bookmaker esteri privi di concessione, con soggettività passiva estesa anche al mandante estero in solido con il ricevitore. Ha inoltre escluso che rilevi, ai fini della territorialità, il luogo di conclusione del contratto, poiché il fatto imponibile è l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia. Ha giudicato infondato il quarto motivo, osservando che l'obiettiva incertezza normativa può valere solo fino all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010 e non per il periodo d'imposta 2012. Ha ritenuto manifestamente infondato il quinto motivo, richiamando la norma processuale che consente la liquidazione delle spese in favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari, con riduzione del 20%. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza per omessa pronuncia

    richiamato come parametro dei motivi di nullità processuale.

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    la Corte ribadisce che i soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro che gestiscono i concorsi pronostici e le scommesse, anche per conto di terzi e anche senza concessione.

  • art. 1, comma 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220

    norma di interpretazione autentica che estende l'obbligazione d'imposta anche a chi gestisce scommesse senza concessione e pone la solidarietà del mandante estero.

  • art. 1, comma 2, lett. b), l. 3 agosto 1998, n. 288

    evocato dal ricorrente per il presupposto territoriale; la Corte afferma che non rileva la sola conclusione del contratto di scommessa.

  • art. 49 TFUE

    invocato dalla ricorrente per sostenere la violazione della libertà di stabilimento/prestazione; la Corte esclude il contrasto con il diritto UE per come interpretato dalla CGUE.

  • art. 56 TFUE

    la Corte richiama la giurisprudenza della CGUE secondo cui non osta alla tassazione delle scommesse raccolte in Italia anche da operatori esteri privi di concessione.

  • art. 267 TFUE

    richiesto un rinvio pregiudiziale alla CGUE, che la Corte rigetta per mancanza di contrasto con il diritto UE alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato per l'esimente dell'obiettiva incertezza; la Corte non ne ravvisa la ricorrenza per il periodo d'imposta 2012.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni; la Corte esclude l'obiettiva incertezza normativa.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dal ricorrente in tema di non punibilità per obiettiva incertezza; motivo respinto.

  • art. 10, comma 4, l. 27 luglio 2000, n. 212

    evocato come base dell'esimente per obiettiva incertezza; la Corte ritiene che non operi dopo la norma interpretativa del 2010.

  • art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo sulle spese; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto

    consente la liquidazione delle spese in favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari, con riduzione del 20%.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulle spese; la Corte conferma la soccombenza come criterio di condanna.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulle spese; la Corte non vi ravvisa violazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    richiamato nel dispositivo per i presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato anche in chi gestisce la raccolta per conto di terzi, pure se il mandante è stabilito all'estero e privo di concessione, con responsabilità solidale del mandante stesso per imposta e sanzioni.
  • Ai fini della territorialità del tributo, rileva l'attività concreta di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, non il solo luogo formale di conclusione del contratto tra scommettitore e operatore estero.
  • La normativa interna sull'imposta unica delle scommesse è compatibile con l'art. 56 TFUE, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, quando assoggetta a imposizione le attività svolte sul territorio nazionale e i relativi operatori, anche esteri, che vi concorrono.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non è invocabile per periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica che ha chiarito il presupposto soggettivo del tributo.
  • Nel processo tributario, la parte pubblica assistita da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi, con la riduzione prevista espressamente dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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