Cassazione Civile, Ordinanza n. 02569/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva promossa nei confronti della debitrice proprietaria del bene pignorato, il giudice dell'esecuzione aveva liquidato il compenso in favore dell'ausiliario nominato per la stima. La società procedente aveva però proposto opposizione al decreto di liquidazione, sostenendo che la relazione di stima fosse inutilizzabile perché incompleta ed elusiva del mandato: il bene era stato qualificato come incommerciabile per difformità edilizie, ma senza indicazione degli interventi necessari a ripristinarne la commerciabilità. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto, ritenendo scrutinabile in via incidentale, ai fini della liquidazione del compenso, la rispondenza della consulenza ai quesiti e la sua completezza. L'ausiliario ha quindi ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 51 d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 2 d.m. 30 maggio 2002, perché il giudice dell'opposizione avrebbe illegittimamente valutato profili di validità/utilizzabilità della consulenza, riservati al giudice della causa principale; 2) erronea applicazione delle medesime norme per avere il Tribunale revocato il decreto sulla base dell'incompletezza e inutilità dell'elaborato, anziché limitarsi a verificare che la prestazione fosse stata resa; 3) violazione degli artt. 168 e 170 d.P.R. n. 115/2002 per avere attribuito rilievo a questioni sulla validità della CTU e per avere considerato documentazione tardivamente prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario debba verificare se l'attività svolta sia rispondente ai quesiti conferiti e, ai fini della liquidazione, possa considerare la difficoltà, completezza e pregio della relazione; restano invece estranee a tale sede le questioni di utilità e validità della consulenza, attinenti al merito della causa. Nel caso concreto, la Corte ha reputato corretta la valutazione del Tribunale, perché la relazione era stata ritenuta elusiva del mandato e non adeguata alla finalità della stima, anche in coerenza con la successiva revoca dell'incarico disposta dal giudice dell'esecuzione. Ha inoltre affermato l'ammissibilità della produzione documentale successiva nel procedimento di opposizione disciplinato dal rito sommario. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è il parametro per la liquidazione del compenso dell'ausiliario; il giudice deve considerare difficoltà, completezza e pregio della relazione, verificando la rispondenza dell'opera ai quesiti conferiti
art. 2 d.m. 30 maggio 2002
richiamato insieme all'art. 51 del testo unico spese di giustizia come base normativa della liquidazione del compenso
artt. 168 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
invocati dal ricorrente, ma ritenuti non ostativi alla valutazione compiuta dal giudice dell'opposizione
art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
il procedimento di opposizione è assoggettato alle regole del procedimento sommario di cognizione
richiamato per affermare l'ammissibilità della produzione documentale sino alla pronuncia dell'ordinanza conclusiva del rito sommario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico/ausiliario, il controllo del giudice riguarda la corrispondenza dell'attività svolta ai quesiti conferiti e la qualità dell'opera ai fini della liquidazione, tenendo conto di difficoltà, completezza e pregio dell'elaborato.
- Restano estranee a tale opposizione le questioni concernenti l'utilità, validità o efficacia della consulenza rispetto al merito della causa, che vanno fatte valere nella sede propria dinanzi al giudice che ha disposto l'incarico.
- Se la relazione è elusiva del mandato o non consente di perseguire la finalità per cui l'incarico è stato conferito, il giudice può valorizzare tale incompletezza ai fini della revoca o mancata liquidazione del compenso.
- Nel procedimento di opposizione disciplinato dal rito sommario di cognizione è ammissibile la produzione documentale successiva al primo atto difensivo fino alla pronuncia dell'ordinanza conclusiva, in mancanza di una sanzione processuale espressa per la tardiva allegazione.
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