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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14134/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il provvedimento del Giudice di Pace aveva convalidato il trattenimento di un cittadino straniero presso un CPR, disposto dal Questore ai fini dell'espulsione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: nullità della convalida per violazione dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998, perché l'avviso dell'udienza di convalida non sarebbe stato notificato al difensore di fiducia dello straniero. La Corte ha inoltre rilevato che la costituzione della Questura e del Ministero era tardiva e irregolare, essendo stata effettuata con un atto che non conteneva motivi di diritto e quindi non poteva valere come controricorso. Il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile perché la censura era priva di autosufficienza: il ricorrente non aveva indicato in modo preciso come e quando era stata effettuata la nomina del difensore di fiducia, né se tale nomina fosse stata comunicata all'autorità giudiziaria, circostanze decisive alla luce dell'orientamento per cui l'avviso al difensore di fiducia è dovuto solo se la nomina precede la fissazione dell'udienza di convalida ed è portata a conoscenza del giudice.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile sia la costituzione tardiva del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma, perché effettuata con un atto non qualificabile come controricorso, sia il ricorso principale. Ha affermato che, nel giudizio di convalida del trattenimento, l'omesso avviso al difensore di fiducia non comporta nullità quando il difensore sia stato nominato solo dopo la fissazione dell'udienza e dopo l'avviso al difensore d'ufficio, mentre nel caso concreto mancavano nel ricorso indicazioni specifiche sulla nomina e sulla sua comunicazione al giudice. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per l'irrituale costituzione delle amministrazioni resistenti. Non è stata applicata la disciplina del contributo unificato aggiuntivo perché il processo risultava esente.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    "l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che è sufficiente l'avviso a un difensore comunque nominato; l'obbligo di avvisare il difensore di fiducia sorge solo se la nomina di quest'ultimo, portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria, precede la fissazione dell'udienza di convalida.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso deve contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda; un atto di mera costituzione al solo fine di partecipare all'udienza non è idoneo a valere come controricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La mancanza dei motivi di diritto nel controricorso ne determina l'inammissibilità.

  • artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.

    La Corte ha disposto la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non applicato perché il processo risultava esente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, l'omesso avviso al difensore di fiducia non determina invalidità se tale difensore è stato nominato dopo la fissazione dell'udienza e dopo l'avviso già effettuato al difensore d'ufficio.
  • L'obbligo di avviso al difensore di fiducia presuppone che la nomina sia stata portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria prima della fissazione dell'udienza di convalida.
  • Il ricorso per cassazione che deduce nullità processuali deve essere autosufficiente e indicare con precisione i fatti processuali decisivi, come la data, il modo e l'avvenuta comunicazione della nomina del difensore di fiducia.
  • Un atto di mera costituzione privo dell'esposizione dei motivi di diritto non può valere come controricorso ed è inammissibile.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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