Cassazione Civile, Ordinanza n. 04179/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da un ex amministratore di condominio per ottenere il rimborso di somme asseritamente anticipate per la gestione condominiale, per complessivi euro 21.327,92, detratto un acconto ricevuto. Il condominio propose opposizione e ottenne la revoca del decreto in primo grado; la Corte d'appello rigettò l'impugnazione dell'ex amministratore. In Cassazione il ricorrente dedusse tre censure: 1) violazione degli artt. 1130 e 1131, commi 2 e 3, c.c., sostenendo l'assenza di legittimazione processuale del condominio opponente; 2) violazione degli artt. 1719, 1720, 1130, comma 1, n. 10, 1130-bis e 1135, comma 1, n. 3, c.c., contestando la valutazione di insussistenza/prova del credito per anticipazioni e rimborsi; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. in tema di spese di primo grado, per mancata compensazione nonostante asserita soccombenza reciproca e inammissibilità di domande riconvenzionali.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, correggendo solo la motivazione della sentenza impugnata: l'amministratore del condominio può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e impugnare la decisione senza autorizzazione assembleare quando la controversia rientra nelle attribuzioni ex art. 1130 c.c. Ha poi confermato il giudizio di merito sulla mancata prova del credito dell'ex amministratore, osservando che la prova degli esborsi e della loro riferibilità al condominio incombeva sullo stesso amministratore e che né il verbale di consegna né l'approvazione del rendiconto bastavano, da soli, a dimostrare il debito. Ha infine respinto il motivo sulle spese, ribadendo che la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
delimita le attribuzioni dell'amministratore, entro le quali egli può agire in giudizio senza preventiva autorizzazione assembleare per le controversie ad esse inerenti.
la Corte chiarisce che l'autorizzazione assembleare non è necessaria per l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'impugnazione quando la lite rientra nelle attribuzioni dell'amministratore.
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del mandato e agli obblighi di rimborso/anticipazione.
l'amministratore, quale mandatario, ha diritto al rimborso delle anticipazioni e il credito va provato da chi lo aziona.
art. 1130, comma 1, n. 10, c.c.
richiamato come norma che regola le attribuzioni dell'amministratore e la tenuta della contabilità condominiale.
richiamato per la disciplina del rendiconto condominiale e della documentazione contabile.
art. 1135, comma 1, n. 3, c.c.
richiamato in relazione alle competenze assembleari su spese e amministrazione condominiale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura sulla prova non era ammissibile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
richiamato per lamentare una pretesa omissione sulla compensazione delle spese, ma la Corte ribadisce il carattere discrezionale della relativa decisione.
la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso secondo il rito applicabile.
Massime di principio
- L'amministratore di condominio può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e impugnare la decisione senza autorizzazione o ratifica assembleare quando la controversia rientra nelle attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c., inclusi i giudizi relativi a crediti vantati verso il condominio per spese sostenute nell'interesse comune.
- Il credito dell'ex amministratore per il rimborso delle anticipazioni sostenute nell'interesse del condominio, fondato sul rapporto di mandato, deve essere provato da chi lo aziona, con specifica dimostrazione degli esborsi, della loro causale e della loro imputazione al condominio.
- Il verbale di consegna tra amministratore uscente e subentrante, nonché il pagamento parziale o la semplice approvazione del rendiconto consuntivo, non costituiscono di per sé prova sufficiente dell'esistenza del debito del condominio verso l'ex amministratore; occorre una chiara indicazione contabile delle poste passive e del disavanzo riconosciuto come dovuto.
- Le valutazioni sulla chiarezza, intelligibilità e attendibilità della contabilità condominiale, così come l'apprezzamento della prova documentale del credito, sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata adozione non è, di regola, censurabile in cassazione come violazione di legge o come vizio motivazionale, salvo i limiti specificamente previsti dall'ordinamento.
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