Cassazione Civile, Ordinanza n. 34141/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuta)
La controversia
Nel 2006-2007 una persona emetteva cinque assegni, per complessivi 55.000 euro, tratti da un conto cointestato con il figlio e intestati a una terza persona. Dopo un primo giudizio nel quale la domanda di restituzione era stata respinta, gli stessi soggetti promuovevano un secondo giudizio chiedendo l’accertamento del pagamento senza causa ex art. 2033 c.c. e la restituzione della somma. La Corte d’appello ha ritenuto che il denaro fosse stato ricevuto dalla convenuta non come destinataria finale, ma quale rappresentante o addetta alla ricezione di un pagamento sostanzialmente diretto al padre, a titolo di compenso per prestazioni professionali rese alla disponente; ha quindi escluso la legittimazione passiva della convenuta e rigettato la domanda. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 2033, 2733 e ss., 2697, 1188 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che l’onere di provare l’assenza di causa del pagamento e la qualità di mero intermediario della convenuta gravasse su quest’ultima e che la Corte territoriale avesse errato nell’apprezzamento degli oneri probatori; con il secondo motivo denunciavano omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice di merito avesse trascurato o mal valutato la circostanza che la convenuta avesse agito solo come intermediaria per somme destinate al padre.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la ratio decidendi della sentenza impugnata non fosse stata adeguatamente censurata: i ricorrenti non avevano indicato con precisione, ex art. 366 n. 6 c.p.c., gli atti di merito dai quali risultasse una contestazione specifica della causa effettiva della dazione; al contrario, dalle loro stesse allegazioni emergeva che il pagamento era stato destinato al padre della convenuta e da questa ricevuto solo quale adiecta solutionis causa. Di conseguenza, la domanda di ripetizione non poteva essere proposta contro la convenuta, non essendo costei il soggetto effettivamente destinatario dell’attribuzione patrimoniale. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’azione di ripetizione di indebito presuppone che l’attribuzione patrimoniale sia priva di causa; se il pagamento è stato in realtà destinato ad altro soggetto, la domanda va rivolta al reale destinatario dell’attribuzione.
Richiamato dai ricorrenti in tema di prove e ammissioni, ma la Corte non ne accoglie la lettura prospettata, rilevando che la contestazione della causa del pagamento non era stata adeguatamente specificata.
L’assetto dell’onere della prova in tema di indebito oggettivo non è stato violato, poiché la causa effettiva della dazione risultava allegata dagli stessi attori e la censura non colpiva la ratio decisiva della sentenza impugnata.
Rilevante per la figura del pagamento al soggetto indicato o a chi è legittimato a riceverlo; nel caso concreto la convenuta era stata considerata mera intermediaria/addetta alla ricezione.
Richiamato per la valutazione delle prove, ma le doglianze sono state ritenute sostanzialmente dirette a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
Richiamato per l’apprezzamento delle prove, ma la Corte ha escluso che vi fosse una violazione di legge, trattandosi piuttosto di richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge, respinte perché non idonee a scalfire la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso il vizio perché il fatto era stato considerato e, comunque, la doglianza mirava a una diversa lettura del merito.
Il ricorso è risultato inammissibile/inidoneo nella parte in cui non riproduceva puntualmente gli atti e le difese di merito su cui fondava la contestazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la domanda va proposta contro il soggetto che abbia effettivamente ricevuto l’attribuzione patrimoniale; se il pagamento è stato eseguito in favore di un terzo sostanziale e il convenuto ha agito solo come intermediario o addetto alla riscossione, difetta la legittimazione passiva alla restituzione.
- La contestazione dell’assenza di causa del pagamento deve colpire la ratio decidendi della sentenza di merito e essere sorretta da puntuali richiami agli atti processuali, altrimenti la censura è inidonea sotto il profilo dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
- Non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la richiesta, mascherata come censura di legittimità, di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto risulti comunque considerato dal giudice di merito oppure quando la doglianza si risolva nella mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa della vicenda.
- Quando la stessa parte ricorrente allega che il pagamento era destinato ad un soggetto diverso dal convenuto, è logicamente incompatibile sostenere nello stesso tempo che il convenuto debba restituire l’intera somma come indebitamente percepita.
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