Cassazione Civile, Ordinanza n. 19549/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da un operaio agricolo per ottenere la riliquidazione di ratei di pensione a decorrere dal 2004, con applicazione del coefficiente di rivalutazione previsto dalla normativa richiamata in sentenza. Il Tribunale aveva accolto la domanda e, con successiva sentenza, aveva corretto un errore materiale nel dispositivo, perché vi era stata l'omessa indicazione della voce relativa al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,5%. L'INPS ha impugnato la decisione di correzione sostenendo, con due motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c., che: 1) la correzione di errore materiale non fosse esperibile, poiché al momento della decisione originaria non esisteva una norma che prevedesse il rimborso forfetario in favore del difensore vittorioso; 2) comunque la disciplina introdotta dalla l. n. 247 del 2012 e dal d.m. n. 55 del 2014 non potesse applicarsi retroattivamente a una liquidazione di spese riferita al 2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che il rimborso forfetario delle spese generali spetta automaticamente al professionista come componente delle spese giudiziali, anche senza domanda espressa, e che la mancata liquidazione può essere corretta con il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e seguenti c.p.c., trattandosi di statuizione accessoria a contenuto normativamente obbligato. Ha inoltre osservato che l'art. 13, comma 10, l. n. 247 del 2012 era già in vigore dal 2 febbraio 2013 e che il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese, ove non contenga la statuizione sulle spese forfetarie, costituisce titolo per riconoscerle nella misura massima del 15% del compenso totale, salvo motivata riduzione. Non sono state liquidate spese in favore dell'intimato. È stato anche dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
La Corte ha ritenuto applicabile la correzione dell'errore materiale quando l'omissione riguardi una statuizione accessoria e obbligata, come il rimborso forfetario delle spese generali.
Il procedimento di correzione è ammissibile per integrare omissioni meramente materiali o esecutive su capi accessori della decisione.
art. 13, comma 10, l. n. 247 del 2012
"oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta ... una somma per il rimborso delle spese forfettarie"
Ha introdotto il diritto al rimborso forfetario delle spese generali in sede di liquidazione giudiziale, con efficacia dal 2 febbraio 2013.
art. 13, commi 6 e 10, l. n. 247 del 2012
Richiamato dall'INPS per contestare il regime delle spese forfetarie e la sua applicazione temporale.
È stato indicato come regolamento attuativo che disciplina la misura del rimborso forfetario delle spese generali.
La Corte lo considera coerente con la disciplina introdotta dalla l. n. 247 del 2012 e vigente al momento della correzione.
art. 9, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012
Norma richiamata nel secondo motivo quale parte della ricostruzione normativa operata dall'INPS.
artt. 1 e 41 d.m. n. 140 del 2012
Norme richiamate dall'INPS nella ricostruzione della disciplina delle spese professionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il rimborso forfetario delle spese generali dell'avvocato costituisce una componente delle spese giudiziali che matura automaticamente, senza necessità di domanda espressa, essendo implicita nella richiesta di condanna alle spese.
- L'omessa liquidazione del rimborso forfetario delle spese generali integra un'omissione correggibile con il procedimento di correzione degli errori materiali quando si tratti di una statuizione accessoria, predeterminata dalla legge e priva di discrezionalità sostanziale.
- Quando la normativa vigente riconosce il rimborso forfetario delle spese generali, il provvedimento di liquidazione delle spese che non lo menzioni costituisce comunque titolo per il relativo riconoscimento nella misura massima prevista, salvo motivata riduzione.
- La disciplina sulle spese forfetarie introdotta dall'art. 13, comma 10, l. n. 247 del 2012 opera dal momento della sua entrata in vigore e rileva per le liquidazioni giudiziali successive, secondo il regime temporale applicabile al provvedimento da correggere.
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