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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35990/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere in relazione alle contestazioni di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 25 maggio 2026 che aveva confermato la misura. Con i primi due motivi ha denunciato un vizio di motivazione per la mancata valutazione degli elementi difensivi diretti a contestare la sua identificazione e ha sostenuto che questa non potesse ritenersi corretta senza acquisire i video integrali relativi al presunto autore delle condotte. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, lamentando che non fossero state considerate l’incensuratezza e le condizioni di salute e che fosse stato valorizzato a suo sfavore il legittimo esercizio della facoltà di non rispondere. Il ricorso, depositato il 9 giugno 2026 mediante PEC all’indirizzo della cancelleria del Tribunale, è stato dichiarato inammissibile per l’inosservanza delle modalità legali di deposito; i motivi relativi all’identificazione e alla misura non sono stati esaminati nel merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato il 9 giugno 2026 mediante PEC, modalità non più consentita per il ricorso cautelare per cassazione dal 1° aprile 2026. Ha ricostruito la disciplina ordinaria risultante dagli artt. 111-bis, 175-bis, 311 e 582 c.p.p., rilevando che la deroga transitoria che consentiva il deposito non telematico negli uffici giudiziari indicati era stata prevista soltanto sino al 31 marzo 2026. Il deposito via PEC può essere ammesso, oltre tale termine, solo in caso di malfunzionamento del portale dei servizi telematici debitamente certificato, accertato e attestato; tale circostanza non ricorreva. I motivi di merito sulla identificazione dell’indagato e sulla necessità della custodia cautelare non sono stati scrutinati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 311 c.p.p.

    L'ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen. (comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen.).

    Il ricorso cautelare per cassazione deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, nel rispetto delle forme previste dall’art. 582 c.p.p.

  • art. 582 c.p.p.

    L'art. 582 cod. proc. pen. stabilisce che, salvo che la legge disponga diversamente, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Il deposito dell’impugnazione segue le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis c.p.p. ed è effettuato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

  • art. 111-bis c.p.p.

    L'art. 111-bis cod. proc. pen. dispone che, salvo quanto previsto dall'art. 175-bis cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e documenti informatici.

    Il deposito degli atti processuali penali è esclusivamente telematico, salvo le deroghe previste dalla legge, compresa quella connessa al malfunzionamento dei sistemi informatici.

  • art. 175-bis c.p.p.

    A tale modalità di deposito può derogarsi solo nell'ipotesi non ricorrente nel caso di specie di comprovato malfunzionamento dei sistemi informatici.

    La deroga alle modalità telematiche è consentita in caso di comprovato malfunzionamento dei sistemi informatici; nel caso esaminato tale condizione non sussisteva.

  • art. 87, comma 5, d.lgs. 150/2022

    Fatta tale premessa, si rileva che ai sensi dell'art. 87, comma 5, d. Igs. n. 150/2022, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati.

    La disposizione transitoria ha differito l’applicazione dell’obbligo di deposito telematico fino al termine previsto per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti individuati dal regolamento attuativo.

  • art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 150/2022

    Il successivo art. 87-bis, comma 1, d. Igs. n. 150/2022 stabiliva che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del medesimo decreto, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44.

    La norma consentiva transitoriamente il deposito con valore legale tramite PEC per gli atti non compresi nelle categorie escluse, ma soltanto fino alla scadenza del termine applicabile.

  • art. 3, comma 3-ter, d.m. 217/2023

    L'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 (...), come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206, stabilisce, al comma 3-ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) - cioè il Tribunale ordinario -, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche, e, dunque, anche mediante PEC ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 del citato decreto ministeriale.

    La deroga che permetteva il deposito non telematico, anche tramite PEC, per i procedimenti cautelari indicati presso i Tribunali ordinari era limitata al 31 marzo 2026.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Nel caso di specie, il ricorso risulta depositato in data 9 giugno 2026 e, quindi, se ne deve dichiarare l'inammissibilità in base al combinato disposto degli artt. 111-bis, 582 e 591, comma 1, lett.c) cod.proc.pen.

    Il deposito del ricorso con modalità non consentite determina l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990

    Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, disposta in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

    Le disposizioni individuano i reati per i quali era stata applicata la misura cautelare, ma la Corte non ne ha esaminato la configurabilità nel merito.

Massime di principio

  • Dal 1° aprile 2026, per il ricorso per cassazione in materia cautelare si applicano le modalità ordinarie di deposito telematico previste dagli artt. 111-bis, 311 e 582 c.p.p.; non è più consentito utilizzare la PEC sulla base della disciplina transitoria scaduta il 31 marzo 2026.
  • Il deposito non telematico dell’impugnazione può essere ammesso in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici soltanto quando questo sia debitamente certificato, accertato e attestato; in mancanza, il ricorso presentato con modalità non consentite è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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