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Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5427 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva recuperato l'IVA indicata in fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Ha contestato, tra l'altro, la carenza di motivazione dell'avviso, sostenendo che non fossero stati considerati il comportamento della società cessionaria e la successiva regolarizzazione mediante dichiarazioni correttive. Ha inoltre sostenuto che il versamento dell'IVA da parte della cessionaria e la correzione delle dichiarazioni avrebbero eliminato il danno erariale e impedito il recupero dell'imposta nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione dell'avviso, poiché l'atto richiamava sia la dichiarazione correttiva sia gli esiti dell'accesso presso la società cessionaria. Ha inoltre affermato che, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, anche l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti rende l'emittente debitore dell'IVA indicata, indipendentemente dall'eventuale versamento dell'imposta da parte del destinatario o dalla successiva regolarizzazione. La censura relativa all'omessa o insufficiente motivazione è stata dichiarata inammissibile perché, in realtà, denunciava una violazione di legge. Non sono state liquidate spese, poiché l'Ufficio non si è costituito. È stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7

    Il cedente o prestatore è comunque tenuto a versare l'imposta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    L'emissione di una fattura relativa a un'operazione soggettivamente inesistente rende l'emittente debitore dell'IVA esposta, anche se l'operazione economica sottostante è diversa o l'imposta è stata eventualmente versata dal destinatario.

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 e seguenti

    Le dichiarazioni correttive o integrative possono rettificare quanto dichiarato, ma non eliminano automaticamente l'obbligo di versamento dell'IVA risultante da fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di predisporre adeguatamente la difesa, anche mediante motivazione per relationem, purché gli elementi richiamati siano conoscibili o comunque indicati nell'atto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il contribuente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Chi emette una fattura con IVA per un'operazione soggettivamente inesistente può restare debitore dell'intera imposta indicata, anche se la fattura è stata ricevuta da un soggetto reale o l'operazione economica è stata parzialmente eseguita.
  • Il versamento dell'IVA o la rinuncia alla detrazione da parte della società destinataria non esclude automaticamente la pretesa verso l'emittente: occorre verificare gli specifici presupposti normativi e l'eventuale duplicazione effettiva del prelievo.
  • Le dichiarazioni correttive o integrative non cancellano di per sé gli effetti dell'IVA esposta in fattura e non neutralizzano automaticamente l'applicazione dell'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972.
  • Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem se richiama elementi sufficienti a rendere comprensibili i fatti contestati e a consentire una difesa effettiva; la censura di motivazione non è fondata quando l'atto contiene già i riferimenti essenziali.
  • Nel giudizio di cassazione è necessario distinguere la violazione di legge dall'omessa o insufficiente motivazione: non è ammissibile presentare come vizio motivazionale una contestazione che riguarda, in realtà, l'errata applicazione di una norma.

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