Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27383/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

Nel giudizio di merito il destinatario di un precetto opposto dall'ex coniuge sosteneva che i crediti azionati per assegno divorzile e mantenimento del figlio fossero in parte prescritti e in parte già soddisfatti, oltre a contestare la debenza dell'assegno di mantenimento per il periodo in cui il figlio sarebbe stato collocato presso di lui. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, mentre la corte d'appello aveva integralmente accolto l'opposizione, dichiarando nullo il precetto. La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità è stata depositata una rinuncia agli atti del giudizio priva dei requisiti dell'art. 390, comma 2, c.p.c. (mancata sottoscrizione personale della parte e assenza di mandato speciale al difensore). La Corte ha però rilevato d'ufficio che il ricorso era comunque tardivo, perché la sentenza d'appello, notificata il 10 luglio 2019, andava impugnata entro sessanta giorni senza sospensione feriale, trattandosi di materia di esecuzione forzata; il ricorso, datato 25 settembre 2019 e notificato il 3 ottobre 2019, risultava quindi oltre termine.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività. Ha inoltre osservato che la rinuncia agli atti depositata non era idonea a determinare l'estinzione del processo, mancando la sottoscrizione personale della parte ricorrente e il mandato speciale richiesto per la rinuncia. Non ha provveduto sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese. Ha infine dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 1193 c.c.

    primo comma; secondo comma

    in assenza di imputazione volontaria del pagamento, opera l'imputazione legale, ma solo rispetto alle obbligazioni per le quali il creditore può ancora pretendere l'adempimento; i versamenti non possono essere imputati a crediti già prescritti.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione richiede il rispetto dei requisiti formali previsti dalla norma, inclusa la sottoscrizione personale della parte e il mandato speciale al difensore; in difetto, l'atto non produce l'estinzione del processo.

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza.

  • art. 326 c.p.c.

    il termine breve di impugnazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è inefficace ai fini dell'estinzione del processo se non rispetta i requisiti formali dell'art. 390 c.p.c., in particolare la sottoscrizione personale della parte e il mandato speciale al difensore.
  • Il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio l'inammissibilità originaria del ricorso quando risulta tardivamente proposto, anche se sopravvenga un atto di rinuncia o un sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • Nel caso di impugnazione soggetta al termine breve, la notificazione della sentenza fa decorrere il termine di sessanta giorni, e tale termine non subisce sospensione feriale se la controversia rientra tra quelle escluse per materia di esecuzione forzata.
  • In mancanza di volontaria imputazione del pagamento, i criteri legali di imputazione operano solo sulle obbligazioni ancora esigibili; non è consentito imputare i pagamenti a crediti già prescritti.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveAssegno di mantenimento e divorzile
RamiProcesso civileEsecuzioniFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.