Cassazione Penale, Sentenza n. 01046/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di condanna per il porto ingiustificato di un coltello a serramanico (art. 4, comma 3, L. 110/1975). Due motivi: 1) violazione di legge per non aver riconosciuto un "giustificato motivo" al porto, atteso che l'imputato è titolare di un esercizio commerciale autorizzato alla vendita di coltelli; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p., con assenza di abitualità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché generico e perché il giustificato motivo non era stato addotto al momento del controllo (la giurisprudenza richiede che la giustificazione sia fornita immediatamente e verificabile dai verbalizzanti). Il secondo motivo è stato giudicato infondato: la valutazione di non punibilità per particolare tenuità non sussiste, posto il livello di offensività ritenuto dal Tribunale (natura pericolosa dell'arma, controllo serale, precedenti dell'imputato). Confermata la condanna pronunziata dal Tribunale di Messina (ammenda di €1.000 con concessione delle circostanze attenuanti generiche, spese processuali, confisca e distruzione dell'arma) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
Sanziona il porto senza giustificato motivo di oggetti atti ad offendere; il "giustificato motivo" rilevante deve essere addotto immediatamente al momento del controllo e non può essere dedotto a posteriori dalla difesa
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la sua applicazione richiede una valutazione complessiva e concreta delle modalità di condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; non sempre coincide con la circostanza attenuante della lieve entità
Criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) rilevanti anche nella valutazione della particolare tenuità ex art. 131‑bis
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso in Cassazione relativo alla violazione di legge; qui invocato per contestare l'interpretazione e applicazione dell'art. 4 L. 110/1975
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- Il "giustificato motivo" per il porto di oggetti atti ad offendere deve essere dichiarato immediatamente al controllo di polizia e deve essere verificabile sul posto; argomentazioni emulate a posteriori dalla difesa sono normalmente inammissibili
- La qualità professionale (es. venditore di coltelli) non garantisce automaticamente il diritto a portare armi o coltelli: occorre che il motivo sia concreto, attuale e provato al momento del controllo
- Per l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. è necessaria una valutazione complessiva della fattispecie; fattori quali la pericolosità dell'oggetto, l'orario e il luogo del controllo e i precedenti del soggetto possono precludere il riconoscimento della particolare tenuità
- La riconoscibilità di una circostanza attenuante di lieve entità non equivale automaticamente alla causa di non punibilità per particolare tenuità; sono livelli di valutazione distinti
- In sede di impugnazione in Cassazione la censura di fatto che richiede una rivalutazione piena della prova è difficilmente accolta: i motivi devono essere specifici e fondati su errori di legge o vizî di motivazione rilevanti
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