Cassazione Civile, Ordinanza n. 33745/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto qualificato dalla parte attrice come subappalto per la fornitura e posa in opera di vetri destinati a un complesso immobiliare. La società ricorrente ha convenuto la controparte lamentando inadempimenti nella fornitura: mancata corrispondenza tra quantità e qualità dei vetri ordinati, ritardi nelle consegne e assenza delle certificazioni di conformità, con conseguente pregiudizio per l’agibilità dei locali e per la classificazione energetica dell’immobile. Chiedeva il risarcimento dei danni e la quantificazione in via di quanti minoris. La convenuta ha resistito e in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento del corrispettivo delle forniture fatturate. Il Tribunale ha rigettato entrambe le domande. In appello, la controparte ha ottenuto la condanna della ricorrente al pagamento del credito fatturato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prova della consegna e sulla produzione/disconoscimento dei documenti di trasporto, sostenendo che i DDT non provassero la consegna della merce oggetto del credito e che alcuni documenti dovessero essere espunti per irregolarità e disconoscimento; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che non fosse provato il credito e che la mail richiamata dalla corte territoriale non integrasse riconoscimento di debito né prova della corrispondenza tra fatture e merce consegnata; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, per avere la corte d’appello posto integralmente le spese a suo carico nonostante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi perché rileva un vizio processuale di improcedibilità: la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non aveva depositato la copia autentica con relata di notifica; inoltre non era possibile superare il vizio attraverso la prova della tempestività del ricorso, poiché il ricorso stesso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Perciò il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto decisivo che la ricorrente avesse affermato la notificazione della sentenza impugnata senza depositarne la copia notificata, in violazione dell’onere di cui all’art. 369 c.p.c.; ha escluso che il vizio potesse essere superato dalla sola verifica della tempestività del ricorso, perché il ricorso era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente sulla consegna della merce; la Corte non entra nel merito della relativa doglianza per l’improcedibilità del ricorso.
Invocato per contestare la produzione e la formazione dei documenti di trasporto; la Corte non ne valuta la fondatezza per ragioni processuali.
Richiamato dalla ricorrente in tema di disconoscimento delle sottoscrizioni sui documenti; la Corte non esamina il motivo nel merito.
Invocato per censurare la ritenuta prova del credito; non viene scrutinato nel merito perché il ricorso è improcedibile.
Richiamato nel terzo motivo sulle spese di lite; non viene esaminato nel merito.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese a seguito del rigetto della domanda di responsabilità aggravata.
Richiamato in via subordinata dalla ricorrente in tema di compensazione delle spese; la censura non è scrutinata nel merito.
La notificazione della sentenza impugnata è qualificata come fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione.
La Corte ribadisce che, se il ricorrente dichiara la notificazione della sentenza impugnata, deve depositarne copia autentica con relata di notifica entro il termine previsto; il mancato deposito determina improcedibilità.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato dalla sentenza d’appello per gli interessi moratori sul credito riconosciuto; non oggetto di scrutinio in cassazione.
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare nel termine di legge la copia autentica della sentenza munita di relata di notifica; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
- L’improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte.
- La mancata produzione della copia notificata può essere superata solo se dagli atti risulta comunque verificabile la tempestività del ricorso rispetto al termine breve; se il ricorso è stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, tale verifica non è sufficiente e l’improcedibilità permane.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per ragioni processuali, la Corte non esamina i motivi di merito relativi alla prova dell’adempimento, del credito o alla regolazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33678/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33680/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33682/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33683/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33686/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33688/2023 del 04/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →