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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6928/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di confisca delle società Italia Costruzioni s.r.l., V.G.M. Costruzioni di Garofalo Natale s.a.s., Metallica di Cistario Giuseppina/Carmine s.a.s. e Carpenterie s.r.l., nonché dei rapporti bancari propri e della coniuge, contestando: 1) l'iscrizione nella categoria di pericolosità qualificata ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 per mancanza di elementi probatori concreti e affidabilità insufficiente delle dichiarazioni di collaboratori e dell'intercettazione ambientale; 2) la riconducibilità dei beni al proposto e i presupposti per la confisca ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011, documentando che le società erano cessate nel 2012, prive di beni e liquidità e offrendo giustificazioni contabili per prelievi e accrediti contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di 3.000 euro. La Corte ha ritenuto che la valutazione della Corte di Appello non fosse viziata da mancanza apparente di motivazione: ha confermato che risultava provata, per convergenza di dichiarazioni di collaboratori e di una intercettazione ambientale, la stabile contiguità del Garofalo con la cosca Grande Aracri e la conseguente disponibilità delle imprese e dei flussi finanziari, nonché la sproporzione tra redditi dichiarati e spese. Le censure difensive sono state valutate come contestazioni degli accertamenti di merito non deducibili in cassazione nella materia delle misure di prevenzione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia)

    art. 4, comma 1, lett. a); art. 10, commi 2 e 3; art. 24, comma 1; art. 27, comma 2

    L'art. 4 lett. a) definisce la categoria di pericolosita qualificata (anche come indizi di appartenenza a organizzazioni mafiose); l'art. 24 disciplina i presupposti e la riconducibilita dei beni per la confisca; la giurisprudenza consente di valutare contiguita e contributo al sodalizio anche senza condanna penale formale, quando vi sia convergenza di prove e riscontri.

  • cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Nella materia delle misure di prevenzione l'impugnazione in Cassazione non può trasformarsi in una rivalutazione del merito: non sono deducibili in Cassazione deduzioni che siano in realtà contestazioni dell'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito; è ammessa la denuncia solo della mancata motivazione assoluta o della sua apparente incoerenza.

  • norme previgenti trasfuse

    I. 27/12/1956 n.1423, art.4 undicesimo comma; I. 31/5/1975 n.575, art.3-ter, comma 2

    Le disposizioni storiche richiamate sono state trasfuse nel d.lgs. 159/2011 e regolano il ricorso avverso i decreti in materia di misure di prevenzione; ricordano i soggetti legittimati e i limiti di sindacato in Cassazione.

  • codice penale

    Il riferimento all'art. 416-bis serve a qualificare la fattispecie di appartenenza/contiguità mafiosa: per le misure di prevenzione il concetto di appartenenza è interpretato in senso più ampio della mera partecipazione, comprendendo anche forme di collaborazione funzionali agli interessi del gruppo.

Massime di principio

  • Per applicare misure patrimoniali preventive non è necessario che il proposto sia stato condannato per associazione mafiosa: può essere sufficiente la convergenza di fonti quali dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri oggettivi che dimostrino contiguità e vantaggi economici derivanti dalla relazione con il clan.
  • In Cassazione, nelle materie di prevenzione, non è ammessa la semplice rivisitazione degli elementi di fatto o della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito: il ricorrente può censurare solo la mancanza assoluta o l'apparente incoerenza della motivazione.
  • Per contrastare efficacemente una confisca il soggetto deve produrre documentazione oggettiva e specifica che dimostri l'origine lecita dei flussi (scritture contabili, contratti di appalto, dichiarazioni dei redditi, documentazione bancaria) e prove della reale cessazione o dell'inconsistenza patrimoniale delle società.
  • La riconducibilita dei beni può essere desunta dal sistema delle intestazioni (quote societarie intestate a familiari privi di mezzi), dall'uso esclusivo di strumenti di pagamento e dalla mancanza di giustificazioni economiche plausibili per accreditamenti e prelievi.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni, se convergenti e corredate da riscontri, hanno rilevanza probatoria significativa; la difesa deve quindi contestare non solo la fonte ma proporre elementi probatori alternativi e documentati.

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