Cassazione Civile, Ordinanza n. 01300/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio ex legge Pinto. La parte privata aveva ottenuto in sede di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 il rigetto dell'opposizione al decreto monocratico che, in relazione a un processo presupposto durato circa 14 anni, aveva liquidato un equo indennizzo di euro 655,89, parametrando il ristoro al valore del diritto accertato nel giudizio presupposto. In cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione degli artt. 2-bis, commi 1 e 3, l. n. 89/2001, 111 Cost., 6 par. 1 e 13 CEDU, sostenendo che il valore del giudizio presupposto dovesse essere commisurato alla somma domandata a seguito di mutatio libelli e al preteso ricalcolo pensionistico emerso in un rapporto con soggetto diverso, e non al solo importo effettivamente riconosciuto nel giudizio contro la società convenuta; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta necessità di valorizzare il ricalcolo della pensione ai fini della determinazione del valore della causa presupposta; (3) violazione degli artt. 91 e 10 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, contestando la liquidazione delle spese della fase monitoria sia perché sarebbe dovuta la tabella dei giudizi contenziosi, sia perché, anche applicando la tabella per i procedimenti monitori, l'importo sarebbe stato sottostimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: il valore del giudizio presupposto ai fini dell'equa riparazione va parametrato al diritto effettivamente accertato nel processo presupposto, mentre è irrilevante una vicenda extraprocessuale relativa a un diverso rapporto con altro soggetto; inoltre non vi era omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello aveva espressamente respinto la tesi del ricorrente. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014 alla fase dinanzi al consigliere designato e ha ribadito che, poiché la domanda era stata accolta solo parzialmente, le spese andavano liquidate in relazione al decisum e non al petitum; ha poi dichiarato inammissibile la doglianza sulle tariffe perché il ricorrente non aveva specificato in modo puntuale valori, voci e scaglioni applicabili. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione avverso il decreto in materia di equa riparazione.
art. 2-bis, commi 1 e 3, l. n. 89/2001
l'indennizzo va parametrato al valore del diritto accertato nel giudizio presupposto, con finalità di evitare sovracompensazioni e assicurare una più stretta relazione tra valore economico della domanda e patema sofferto.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo, ma non accolto, senza che la Corte ravvisi violazione.
art. 6 par. 1 CEDU
richiamato nel motivo, ma la Corte ritiene infondata la censura.
art. 13 CEDU
richiamato nel motivo, ma la Corte ritiene infondata la censura.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte dichiara inammissibile la parte che non specifica adeguatamente il vizio denunciato.
nessuna omessa pronuncia quando il giudice di merito ha espressamente esaminato e respinto la censura.
le spese seguono la soccombenza.
richiamato insieme alla censura sulle spese, senza accoglimento.
la fase dinanzi al consigliere designato nel procedimento Pinto va liquidata con la tabella n. 8 relativa ai procedimenti monitori; la doglianza sui parametri è inammissibile se non sono indicati puntualmente scaglione, voci e importi.
richiamato per la trattazione camerale in relazione alla proposta del relatore.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e la proposta di manifesta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il valore del giudizio presupposto ai fini della liquidazione dell'indennizzo deve essere ancorato al diritto effettivamente accertato nel processo presupposto, non a pretese ulteriori o a vicende estrinseche riferite ad altri rapporti o soggetti.
- L'art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001 è funzionale a mantenere una relazione stretta tra valore economico della domanda e danno non patrimoniale presunto, evitando sovracompensazioni.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta espressamente la questione dedotta e la respinge, anche se in modo sintetico.
- Nel procedimento Pinto, la fase dinanzi al consigliere designato va liquidata secondo la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, quale procedimento monitorio atipico per struttura e assenza iniziale di contraddittorio.
- Quando si contesta in cassazione la liquidazione delle spese per errata applicazione di tariffe o scaglioni, il ricorrente deve indicare specificamente voci, importi, scaglione applicabile e attività svolta; in difetto, la censura è inammissibile.
- Se la domanda è accolta solo parzialmente, la liquidazione delle spese può essere parametrata al decisum e non al petitum.
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