Cassazione Civile, Ordinanza n. 20819/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Il soggetto ricorrente aveva convenuto davanti al Tribunale una società di somministrazione di energia elettrica chiedendo l'accertamento dell'insussistenza di crediti pretesi dalla fornitrice per importi asseritamente non dovuti. La società aveva eccepito l'esistenza di una clausola contrattuale di foro esclusivo in favore del Tribunale di Roma. Il Tribunale aveva declinato la competenza, ritenendo non applicabile la disciplina del consumatore e valida la clausola di foro esclusivo, sottoscritta due volte ai sensi dell'art. 1341 c.c. Nel regolamento di competenza il ricorrente ha dedotto: 1) l'invalidità della clausola di deroga di competenza, perché vessatoria e priva della doppia sottoscrizione, assumendo che il contratto fosse composto da condizioni generali e da un modulo di adesione, sottoscritto solo quanto a quest'ultimo; 2) l'erroneità dell'esclusione della qualifica di consumatore, sostenendo che il contratto prevedesse un uso non professionale dell'energia. La Corte ha esaminato prioritariamente la censura sulla qualità di consumatore e l'ha respinta, valorizzando le dichiarazioni del ricorrente nel contratto e nel ricorso introduttivo, nonché la destinazione imprenditoriale dell'energia all'attività di ristorazione. Ha poi respinto anche la doglianza sulla clausola di foro esclusivo, rilevando che il ricorrente aveva sottoscritto il modulo di adesione e la specifica approvazione delle clausole vessatorie, mentre le condizioni generali richiamate nel modulo non erano state contestualmente sottoscritte; la Corte ha ritenuto sufficiente, in linea con i precedenti richiamati, il richiamo espresso a condizioni conosciute e la specifica approvazione della clausola, attribuendo rilievo al principio di autoresponsabilità. È stata inoltre dichiarata inammissibile una seconda memoria depositata dal ricorrente dopo la prima.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, confermando la validità ed efficacia della clausola di foro esclusivo. Ha quindi rigettato il regolamento di competenza, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. È stata altresì dichiarata inammissibile la seconda memoria integrativa depositata dal ricorrente, perché non prevista da alcuna norma processuale.
Norme richiamate
richiamato quale base del ricorso introduttivo di primo grado
la clausola di deroga di competenza può essere efficace se specificamente approvata; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficiente la doppia sottoscrizione del modulo contenente il richiamo alle clausole vessatorie
la Corte ha esaminato prioritariamente la censura relativa alla qualifica di consumatore
richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato raddoppiato
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato per la liquidazione del compenso professionale
Massime di principio
- La qualità di consumatore va esclusa quando dal contratto, dalle dichiarazioni della parte e dalla concreta destinazione del bene o servizio risulti un impiego strumentale all'attività imprenditoriale o professionale, anche se in qualche documento compaia una formula generica di uso non professionale.
- Una clausola di foro esclusivo contenuta in condizioni generali può essere valida ed efficace se il modulo contrattuale richiama espressamente tali condizioni e la clausola è oggetto di specifica approvazione scritta da parte dell'aderente, in coerenza con l'art. 1341 c.c.
- Chi sottoscrive documenti contrattuali dichiarando di averne preso visione e approvato il contenuto non può poi sottrarsi agli effetti negoziali delle clausole accettate, salvo vizi del consenso o mancata conoscenza imputabili alla controparte; opera il principio di autoresponsabilità.
- Nel giudizio di regolamento di competenza il giudice di legittimità può esaminare prioritariamente la questione che, se accolta o respinta, rende superfluo l'esame delle altre censure.
- La disciplina processuale non consente il deposito di memorie ulteriori rispetto a quelle espressamente previste, con conseguente inammissibilità degli atti integrativi tardivi.
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