Cassazione Civile, Ordinanza n. 22468/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2009, per l’importo di euro 249,32, concernente un immobile sito in Sant’Agata Li Battiati. In appello la Corte di giustizia tributaria aveva accolto il gravame del contribuente e, nel riformare la decisione di primo grado, aveva posto le spese a carico della società, ma liquidandole in soli euro 100,00 per il primo grado ed euro 100,00 per il secondo, pur a fronte di note spese depositate con indicazione dei parametri minimi, medi e massimi secondo il d.m. n. 55 del 2014. Il ricorso per cassazione è stato articolato su due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/insufficiente sulla liquidazione delle spese, perché il giudice di merito aveva ridotto sensibilmente i compensi richiesti senza alcuna spiegazione; (2) violazione delle norme sui parametri forensi e sul compenso professionale, perché la liquidazione sarebbe stata inferiore ai minimi risultanti dalle tabelle applicabili ratione temporis. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che, in presenza di nota spese specifica, il giudice non può liquidare una somma inferiore senza indicare le ragioni dello scostamento e che, anche dopo il d.m. n. 55 del 2014, uno scostamento apprezzabile dai parametri di riferimento richiede adeguata motivazione. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e ha deciso nel merito, rideterminando i compensi dovuti per il primo e secondo grado e liquidando anche le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo relativo alle spese giudiziali e la Corte, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rideterminato le spese di merito in euro 650,00 per il primo grado ed euro 600,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, contributo unificato e rimborso forfettario; ha inoltre liquidato le spese del giudizio di cassazione in favore del ricorrente, disponendone la distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza o l’apparenza della motivazione integra nullità.
Richiamato unitamente all’art. 132 c.p.c. per il requisito motivazionale della sentenza.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la motivazione apparente comporta nullità.
art. 111 Cost.
È evocato come parametro costituzionale del "minimo costituzionale" della motivazione e, più in generale, come criterio di ragionevole durata ed economia processuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge in punto di liquidazione delle spese e dei parametri professionali.
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
I parametri forensi costituiscono criteri di orientamento per la liquidazione del compenso; lo scostamento apprezzabile richiede motivazione.
tabelle nn. 23 e 24 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Usate come riferimento per la determinazione dei compensi nel caso concreto.
Richiamato per il principio di determinazione del compenso professionale e per il controllo sulla liquidazione giudiziale.
art. 15, comma 2-quinquies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di spese del processo tributario e loro liquidazione.
primo comma, ultima parte
Consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, anche rideterminando le spese.
Massime di principio
- In presenza di una nota spese specifica depositata dalla parte vittoriosa, il giudice che liquidi le spese in misura inferiore non può limitarsi a una determinazione globale, ma deve spiegare le ragioni dello scostamento dalle voci richieste.
- La mancanza totale di motivazione, o una motivazione solo apparente, sulla liquidazione delle spese integra nullità della sentenza per violazione del requisito costituzionale e processuale della motivazione.
- Dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, i parametri forensi non sono più minimi inderogabili in senso assoluto, ma restano criteri di riferimento: uno scostamento apprezzabile, soprattutto verso il basso, deve essere giustificato dal giudice.
- Quando la controversia riguarda esclusivamente il quantum delle spese e non occorrono accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare e decidere direttamente nel merito, rideterminando le spese di merito e quelle del giudizio di legittimità.
- Nel processo tributario la statuizione sulle spese deve essere specificamente intelligibile e controllabile, perché una liquidazione non motivata impedisce il sindacato sulla correttezza del ragionamento decisorio.
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