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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32276/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato alla ricorrente la misura interdittiva (divieto temporaneo di esercitare l'attività d'impresa e di rivestire uffici direttivi per 6 mesi) in relazione ai capi 17 e 19, riqualificati nel reato di indebita compensazione (art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000). La ricorrente censura, tra l'altro: insufficiente gravità indiziaria e errata valutazione del dolo; errato superamento della soglia di punibilità (calcolo degli importi e natura temporale degli stessi); violazione di norme sulla competenza territoriale; inesistenza del pericolo di reiterazione per le iniziative poste in essere dall'impresa (assunzione diretta dei dipendenti e regolarizzazione della gestione del personale); richiamata anche la disciplina processuale sulle misure cautelari personali (art. 287 cod. proc. pen.) e l'articolazione dell'imputazione provvisoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte e ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame. Sono state respinte le censure relative alla competenza territoriale e all'applicabilità di talune argomentazioni di fatto, mentre sono state accolte le doglianze riguardanti: (i) la carenza motivazionale e probatoria sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, soprattutto sul profilo del dolo (la sola consapevolezza di un vantaggio economico o la responsabilità solidale non costituiscono, di per sé, indizi univoci di dolo partecipativo); (ii) l'incertezza e la mancata esplicitazione degli importi rilevanti ai fini del superamento della soglia di punibilità per il reato di indebita compensazione; (iii) l'adeguata considerazione del decorso del tempo e delle iniziative di regolarizzazione poste in essere dalla società circa il pericolo di reiterazione. La sentenza dispone il rinvio al Tribunale del Riesame di Caltanissetta per un nuovo giudizio sulla misura, con specifiche indicazioni sul necessario approfondimento del dolo, sulla quantificazione unitaria dei crediti e sulla valutazione del pericolo di reiterazione.

Norme richiamate

  • art. 287 cod. proc. pen.

    Regola i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali; la Corte valuta che la richiesta di misura deve fondarsi su chiari e specifici indizi di responsabilità e che la valutazione del dolo deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato in caso di dubbio.

  • art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000

    art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che sanziona l'indebita compensazione mediante l'utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti; la Corte richiama la necessità di verifica unitaria e complessiva del 'quantum' dei crediti ai fini del superamento della soglia di punibilità e l'esigenza che gli importi siano chiaramente ancorati alle imputazioni o a risultanze investigative note.

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    Prevede la responsabilità solidale del committente per obblighi retributivi e contributivi dell'appaltatore; la Corte osserva che tale responsabilità evidenzia l'interesse del committente ma non costituisce automaticamente indizio univoco di dolo partecipativo.

  • art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000

    art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000

    Disposizione speciale per la determinazione della competenza territoriale nei reati tributari; la Corte conferma che, se non è individuabile il luogo dell'ultima utilizzazione del credito, rileva il luogo di accertamento del reato.

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Norma generale sulla competenza per territorio; la Corte spiega la prevalenza della disciplina speciale tributaria (art. 18 d.lgs. 74/2000) rispetto alle regole generali.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Criterio per l'applicazione delle misure cautelari personali (esigenza cautelare di prevenzione del pericolo di reiterazione); la Corte richiede una motivazione adeguata e la considerazione del decorso del tempo e delle azioni di dissociazione/regolarizzazione dell'indagato.

  • art. 275‑bis cod. proc. pen.

    art. 275 bis cod. proc. pen.

    Riguarda limiti e modalità della revoca o modificazione delle misure; nella fattispecie è evocata dalla difesa per contestare l'attualità del pericolo di reiterazione alla luce dei comportamenti successivi della società.

  • art. 38‑bis d.lgs. n. 81/2015

    art. 38 bis del d.lgs. n. 81 del 2015

    Norma citata nel provvedimento impugnato come possibile fattispecie contestata a vari capi; la Corte segnala che per le contravvenzioni non erano state avanzate specifiche richieste cautelari.

Massime di principio

  • Per l'applicazione di misure cautelari personali nei reati tributari è necessaria una valutazione dettagliata sia degli elementi oggettivi che di quelli soggettivi: il dolo, anche eventuale, deve risultare da indizi concreti e motivati; in caso di dubbio si deve privilegiare l'interpretazione favorevole all'indagato.
  • La responsabilità solidale del committente per obblighi contributivi dell'appaltatore non equivale automaticamente a prova di partecipazione o di consapevolezza del meccanismo fraudolento: occorrono indizi specifici che colleghino il committente alla scelta di utilizzare crediti inesistenti.
  • Nel reato di indebita compensazione (art. 10‑quater), la verifica del superamento della soglia di punibilità richiede una quantificazione unitaria e complessiva dei crediti non spettanti o inesistenti; gli importi devono risultare chiari, contestualizzati temporalmente e coerenti con le imputazioni provvisorie o con risultanze investigative note.
  • La competenza territoriale per i reati tributari si determina, prioritariamente, nel luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito attraverso il modello F24; se tale luogo non è identificabile, prevale il luogo di accertamento del reato ai sensi della normativa tributaria speciale.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione deve considerare il tempo trascorso dalle condotte contestate e le eventuali iniziative di regolarizzazione o dissociazione poste in essere dall'indagato: assenza di comportamenti successivi analoghi e ripristino della regolarità possono ridurre o escludere l'esigenza cautelare.
  • Le misure cautelari devono essere motivate in modo circostanziato; argomentazioni generiche su gravità, ripetitività o 'capacità operativa' non bastano se non collegate a elementi probatori concreti e recenti.
  • In caso di pluralità di capi o annualità, il giudice cautelare deve esplicitare i criteri di computo degli importi ritenuti rilevanti e offrire una chiara corrispondenza tra importi utilizzati e contestazioni formulate nella fase cautelare.

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