Cassazione Civile, Ordinanza n. 24171/2021 del 08/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia riguarda una porzione di terreno sita nel comune di Livorno, per la quale il possessore aveva agito per far dichiarare l'acquisto per usucapione ventennale. Il Tribunale aveva rigettato sia la domanda di usucapione sia la riconvenzionale della società proprietaria di accertamento della proprietà, ritenendo non provato il decorso del ventennio anche per effetto di una diffida inviata nel settembre 2004. In appello, però, la domanda di usucapione veniva accolta, sul rilievo che la diffida scritta non è atto idoneo a interrompere il possesso utile all'usucapione, secondo il principio per cui gli atti interruttivi devono essere quelli aventi efficacia materiale o giudiziale di rilascio. La società proprietaria ricorreva per cassazione con quattro motivi: con il primo deduceva violazione delle norme su possesso, usucapione, prova e valutazione delle prove, sostenendo che la prova del possesso ventennale era stata desunta in modo erroneo da testimonianze di parenti e senza riscontri oggettivi nelle aerofotogrammetrie del 1993; con il secondo denunciava omesso esame del fatto decisivo costituito dall'assenza, fino al 1993, dei manufatti e delle coltivazioni asseritamente esistenti fin dall'inizio del possesso; con il terzo censurava il rigetto dell'eccezione di indeterminatezza dell'area usucapita; con il quarto sosteneva che il possesso sarebbe stato interrotto già nel 2003 o comunque nel luglio 2004 da contestazioni e sopralluoghi riferiti da testi e da un vigile urbano, anteriori alla comparsa di risposta e quindi idonei a escludere il maturare del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo, il secondo e il quarto motivo non colpissero la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'inidoneità della diffida del settembre 2004 a interrompere il termine ventennale per l'usucapione. Tali censure introducevano fatti diversi e non risultanti dalla sentenza impugnata, senza indicare se e dove fossero stati dedotti in appello, con conseguente inammissibilità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello aveva già superato l'eccezione di indeterminatezza dell'estensione del bene sulla base dell'atto di citazione e della cartina allegata, che individuavano la porzione oggetto di usucapione, profilo non efficacemente aggredito dal ricorso. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di possesso, senza che la Corte di cassazione ne affronti nel merito la violazione dedotta.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di usucapione ventennale, ma la Corte ha dichiarato inammissibili le censure perché non investivano la ratio decidendi.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza specifica applicazione nella decisione di legittimità riportata.
Richiamato in relazione all'onere della prova del possesso utile all'usucapione.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di presunzioni, senza una autonoma statuizione nel merito.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di presunzioni semplici e valutazione probatoria.
Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la valutazione delle prove e l'asserita mancata contestazione dei fatti allegati.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare il giudizio di attendibilità e valore delle prove.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia o ultrapetizione in relazione alla delimitazione dell'area e alle contestazioni sulla interruzione del possesso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Richiamati dalla Corte d'appello per individuare in modo tassativo gli atti idonei a interrompere il termine ventennale di usucapione; la Corte di cassazione ha confermato che la diffida scritta non è idonea a tal fine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1-quater per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In tema di usucapione, gli atti idonei a interrompere il decorso del termine ventennale vanno individuati in modo tassativo e non possono essere estesi alle mere diffide scritte o verbali di rilascio, se non accompagnate da una materiale apprensione del bene o da un atto giudiziale di rilascio.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono investire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; sono inammissibili i motivi che prospettano fatti diversi o ulteriori rispetto a quelli considerati dal giudice di merito senza dimostrare che siano stati ritualmente dedotti nei gradi precedenti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto storico sia realmente discusso tra le parti e che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto; non è sufficiente riproporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La contestazione sull'indeterminatezza del bene usucapito è infondata se l'atto introduttivo e la documentazione allegata consentono di individuare con precisione la porzione di immobile oggetto della domanda.
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