Cassazione Penale, Sentenza n. 23526/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna in secondo grado (27/04/2023), lamentando violazione di legge processuale e vizio di motivazione per mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, della richiesta subordinata di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Sosteneva che il reato (commesso il 27/11/2017) si fosse già estinto alla data della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato la condanna inflitta in primo e secondo grado (reato previsto dall'art. 76, comma 3, d.lgs. 6/9/2011, n.159; pena: venti giorni di arresto) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul piano giuridico la Corte ha ricostruito la successione normativa sulla sospensione/cessazione del corso della prescrizione (legge "Orlando" 2017, legge "Bonafede" 2019, legge "Cartabia" 2021) e ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017 (entrata in vigore il 3/8/2017), più favorevole rispetto alle successive modifiche; ciò comporta l'aggiunta di un periodo di sospensione fino a un anno e sei mesi al termine prescrizionale massimo per le contravvenzioni, spostando la scadenza della prescrizione al 27/05/2024, quindi successiva alla sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma che sanziona il fatto attribuito al ricorrente; viene menzionata come titolo di reato per cui è stato giudicato e condannato.
Disciplina della sospensione del corso della prescrizione; la sua formulazione è stata modificata dalle leggi successive (Orlando 2017, Bonafede 2019) e parte di essa è stata abrogata dalla legge Cartabia 2021. La Corte ha analizzato la versione applicabile in relazione alla data del fatto.
Introdotto dalla legge n.134/2021 (Cartabia): stabilisce la cessazione del corso della prescrizione in seguito alla pronuncia della sentenza di primo grado e la ripresa del decorso in caso di annullamento con rinvio. La Corte ha chiarito che tale disciplina trova applicazione, in termini di dies a quo, con riferimento ai reati commessi dall'1/1/2020.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma Orlando)
Ha introdotto nel periodo 3/8/2017 - 31/12/2019 cause di sospensione (in particolare sospensione dal deposito della motivazione della sentenza di primo o secondo grado fino al dispositivo del grado successivo, per un periodo comunque non superiore a 1 anno e 6 mesi). La Corte l'ha ritenuta applicabile al reato commesso il 27/11/2017 e più favorevole rispetto alle disposizioni successive.
legge 9 gennaio 2019, n. 3 (riforma Bonafede)
Aveva modificato il regime prevedendo la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino all'esecutività della sentenza che definisce il giudizio; le relative disposizioni sono state differite nell'entrata in vigore al 1/1/2020.
legge 27 settembre 2021, n. 134 (riforma Cartabia)
Ha abrogato alcune disposizioni di cui all'art.159 introdotte dalle riforme precedenti e ha introdotto l'art.161-bis (cessazione del corso della prescrizione). Non avendo una specifica norma transitoria per la prescrizione, la Corte ha interpretato i tempi di applicabilità in base ai principi di continuità normativa e alle regole di favore e irretroattività.
Riferito nella disciplina della sospensione come termine per il deposito della motivazione; collegato alle cause di sospensione introdotte dalla legge Orlando.
Massime di principio
- Per stabilire quale disciplina della prescrizione si applichi occorre confrontare la data del fatto con la decorrenza delle modifiche legislative: si applica la norma vigente al momento del fatto quando la disposizione incide sulla durata della prescrizione (principio di legalità sostanziale e divieto di aggravamento retroattivo).
- La prescrizione è istituto di natura sostanziale; pertanto le modifiche peggiorative non sono applicabili retroattivamente ai fatti anteriori, mentre le norme più favorevoli possono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'art. 2 cod. pen.
- In assenza di una specifica disciplina transitoria, va valutata la continuità normativa e la funzione sostanziale delle norme (per es. sospensione vs cessazione): se una causa nuova è sostanzialmente omologa a una precedente, può essere applicata con riferimento alla medesima finestra temporale dei reati.
- Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 la sospensione prevista dalla legge Orlando (fino a 1 anno e 6 mesi dal deposito della motivazione) può allungare il termine prescrizionale e va computata nel calcolo della prescrizione.
- Dal punto di vista pratico, la richiesta di declaratoria di prescrizione deve essere valutata in relazione al calcolo preciso del termine prescrizionale e degli eventuali periodi di sospensione o cessazione applicabili alla fattispecie concreta; il mero silenzio motivazionale del giudice d'appello può essere irrilevante se, alla luce della disciplina applicabile, la prescrizione non è matura.
- Quando la prima sentenza di merito è stata depositata dopo l'entrata in vigore di disposizioni che prevedono sospensioni, occorre verificare se tali sospensioni siano state già conteggiate e se abbiano effettivamente prodotto un differimento del dies ad quem della prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23516/2024 del 12/06/2024
- Sentenza penale · 12 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23517/2024 del 12/06/2024
- Sentenza penale · 12 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23518/2024 del 12/06/2024
- Sentenza penale · 12 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23519/2024 del 12/06/2024
- Sentenza penale · 12 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23520/2024 del 12/06/2024
- Sentenza penale · 12 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23521/2024 del 12/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →