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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16141/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palmi, pronunciata in giudizio abbreviato, per il reato previsto dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975. Le censure riguardavano, tra l'altro, la presunta errata valutazione della responsabilità e la mancata pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante il Tribunale avesse giudicato il fatto di lieve entità e riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 4, comma 3, l. n. 110/1975.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione della prova (perché prive del necessario confronto critico con le argomentazioni del Tribunale). Tuttavia ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata pronuncia sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., richiesta dall'imputato e non valutata nonostante il riconoscimento della lieve entità del fatto. Sulla base dell'art. 129 cod. proc. pen. la Corte ha constatato che il reato è estinto per prescrizione (fatto commesso il 16/11/2014, termine massimo di prescrizione cinque anni maturato il 16/11/2019) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, legge n. 110/1975

    Il Tribunale aveva ritenuto il fatto di lieve entità e applicato l'attenuante prevista dalla norma, riducendo la sanzione comminata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma invocata dal ricorrente riguarda la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla relativa richiesta, omissione che influisce sulla decisione e legittima la censura.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha utilizzato questa disposizione per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e annullare la sentenza impugnata senza rinvio, quando sussistono i presupposti temporali della prescrizione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione della prova: le doglianze che si limitano a chiedere una diversa valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili in cassazione.
  • Se l'imputato chiede l'applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis) il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente: l'omessa decisione costituisce motivo valido di censura in cassazione.
  • Quando la pronuncia su una causa di non punibilità viene omessa e nel frattempo è intervenuta la prescrizione, la Corte può dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • Il termine di prescrizione decorre dalla data del fatto; occorre valutare eventuali periodi di sospensione o interruzione procedimentale. In assenza di sospensioni il termine è calcolato integralmente.
  • Nel giudizio abbreviato valgono comunque i principi di obbligatorietà della pronuncia su tutte le questioni decisive: il riconoscimento dell'attenuante non sostituisce la necessità di decidere sulle cause di non punibilità richieste.
  • Per evitare l'annullamento per prescrizione, la pubblica accusa e il giudice devono curare i tempi procedurali e le pronunce su questioni rilevanti richieste dalle parti.

Testo integrale

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