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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38201/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso lamenta che l'ordinanza del 22/05/2025 non si è uniformata alle due precedenti sentenze di annullamento della Corte di cassazione, in particolare non ha proceduto a individuare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite come imposto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. Pizzone) e dalla pronuncia della Cassazione del 30/01/2024 che aveva disposto la rideterminazione degli aumenti in relazione ai reati satellite coinvolti dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, TU Stup.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, ordinando che il giudice di rinvio determini e motivi distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e uniformandosi al principio di diritto delle Sezioni Unite. Inoltre è stato rilevato che il Tribunale aveva illegittimamente peggiorato il trattamento sanzionatorio rispetto a precedenti determinazioni non impugnate dal Pubblico Ministero, situazione che non poteva essere modificata in peius dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Stabilisce che, ai fini dell'applicazione del principio della continuazione, l'aumento deve essere calcolato tenendo conto della pena base prevista per il reato più grave; la Corte ha ricordato che tale principio va conciliato con la necessità di motivare gli aumenti per i singoli reati satellite.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri di determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggravanti, grado del dolo, ecc.). La Corte ha richiamato l'obbligo di applicare questi criteri per motivare distintamente l'aumento relativo a ciascun reato satellite.

  • art. 73, comma 1, TU Stup. (D.P.R. n. 309/1990)

    La declaratoria di incostituzionalità relativa a parti di questa norma ha modificato la cornice edittale per i reati relativi alle "sostanze pesanti", rendendo necessaria una rivalutazione degli aumenti di pena operati per continuazione.

  • Sez. Un. "Pizzone" (Cass. Sez. Un. n. 47127/2021)

    Il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piu' grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite

    Principio di diritto vincolante per la determinazione della pena in caso di reato continuato: gli aumenti per continuazione devono essere quantificati e motivati singolarmente per ogni reato satellite.

  • artt. 623 lett. a) e 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente per censurare la mancata uniformità del giudice di rinvio rispetto alle pronunce della Corte di cassazione; esse attengono ai motivi di impugnazione e alle formalità del ricorso per cassazione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rito davanti al giudice dell'esecuzione; la Corte ha ricordato che anche il giudice adito ai sensi di questo articolo è tenuto ad uniformarsi ai principi di diritto fissati dalla Cassazione.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Riferimento alla diminuente applicata dal G.I.P. che aveva ridotto l'aumento di pena; la Corte ha rilevato che, non essendo stata impugnata dal PM, la modifica favorevole non poteva essere aggravata in successivo giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Quando una pronuncia costituzionale modifica la cornice edittale di un reato, il giudice di merito deve rivalutare gli aumenti per continuazione alla luce dei nuovi limiti e dei criteri di individualizzazione di cui all'art. 133 c.p.
  • In caso di reato continuato il giudice è obbligato, secondo le Sezioni Unite (Pizzone), a quantificare e motivare l'aumento di pena separatamente per ciascun reato satellite; la mancata motivazione specifica è causa di annullamento e rinvio.
  • Il giudice del rinvio/di esecuzione è vincolato alle statuizioni di diritto indicate dalla Corte di cassazione e non può eludere le prescrizioni circa la modalità di calcolo e motivazione degli incrementi sanzionatori.
  • Il giudice non può peggiorare il trattamento sanzionatorio rispetto a determinazioni favorevoli divenute inoppugnate per mancata impugnazione da parte del Pubblico Ministero; la parte non impugnata produce efficacia di giudicato limitando la possibilità di reformatio in peius.
  • Se il giudice omette di motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, la parte può ottenere l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio al fine di colmare la carenza motivazionale.

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