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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20617/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ex legale rappresentante)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento di beni appartenenti a una società debitrice, con affidamento della custodia al legale rappresentante della stessa. La creditrice ha agito per la sottrazione dei beni pignorati e, parallelamente, si è costituita parte civile nel processo penale instaurato contro il custode per il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento. Il credito risarcitorio è stato poi ceduto, prima a una banca e poi a una persona fisica. In appello la Corte ha riformato il primo grado, riconoscendo la legittimazione del fallimento cedente ex art. 111 c.p.c., escludendo l’improponibilità per frazionamento del credito, ritenendo che la domanda civile e quella penale avessero ad oggetto danni diversi, e quantificando il danno patrimoniale residuo in euro 160.000. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: nullità della sentenza per deliberazione prima dello spirare dei termini ex art. 190 c.p.c.; inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; difetto di legittimazione/interesse ad agire del fallimento dopo la cessione del credito; violazione dell’art. 75 c.p.p. e del principio di infrazionabilità del credito per avere la Corte ritenuto legittimo il cumulo/frazionamento tra sede civile e costituzione di parte civile; erronea applicazione dei principi delle Sezioni Unite n. 4090/2017; infine, illegittima liquidazione delle spese in favore della cessionaria intervenuta in appello anche per il primo grado e oltre il limite della nota spese.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi cinque motivi, ritenendo infondate o inammissibili le censure su nullità della sentenza, specificità dell’appello, permanenza dell’interesse ad agire del cedente ex art. 111 c.p.c. e preteso frazionamento vietato del credito tra giudizio civile e processo penale. Ha invece accolto i motivi sulle spese: ha escluso il diritto della cessionaria al rimborso delle spese del primo grado, perché non parte di quel giudizio, e ha ridotto le spese del secondo grado al massimo consentito dalla nota spese depositata. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente alle spese e, decidendo nel merito, ha eliminato la condanna alle spese di primo grado in favore della cessionaria e ha rideterminato quelle di appello in euro 14.445,60 oltre accessori. Le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente e cessionaria sono state compensate; il ricorrente è stato poi condannato alle spese verso gli altri controricorrenti, nei limiti della soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro del diritto di difesa, ma ritenuto non violato nel caso concreto perché la decisione deve presumersi deliberata dopo la scadenza dei termini se la data indicata in sentenza è meramente errata e la pubblicazione è successiva.

  • art. 190 c.p.c.

    i termini per conclusionali e repliche sono rilevanti ai fini della nullità solo se risulti effettivamente che la decisione sia stata deliberata prima della loro scadenza.

  • art. 156 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per la nullità, ma non ritenuto decisivo in assenza di un concreto pregiudizio processuale.

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità, senza effetti nel caso concreto.

  • art. 342 c.p.c.

    la censura di inammissibilità dell’appello è stata dichiarata inammissibile perché non era stato trascritto l’atto di appello da cui desumere la violazione del requisito di specificità.

  • art. 348 bis c.p.c.

    richiamato unitamente all’art. 342 c.p.c. nella doglianza sull’appello, senza autonoma incidenza decisoria.

  • art. 111 c.p.c.

    in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso nel corso del processo, il processo prosegue tra le parti originarie e non viene meno l’interesse ad agire del cedente, che può conservare interesse all’accertamento del credito e al regolamento delle spese.

  • art. 75 c.p.p.

    la costituzione di parte civile nel processo penale non trasferisce automaticamente l’intera azione civile previamente esercitata se la domanda in sede penale riguarda danni diversi da quelli già richiesti in sede civile.

  • art. 388 c.p.

    richiamato come reato oggetto del procedimento penale per la sottrazione dei beni pignorati.

  • art. 155 c.p.c.

    applicato per ritenere tempestiva la notifica del controricorso scadente in sabato e perfezionata il lunedì successivo.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    se la parte deposita nota spese con specificazione dell’importo richiesto, il giudice non può liquidare una somma superiore a quella indicata.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per decisione anticipata rispetto ai termini per le difese finali presuppone la prova che la deliberazione sia effettivamente avvenuta prima della scadenza; se la data di deliberazione è anteriore ma la pubblicazione è successiva, e il fascicolo telematico depone per un esame successivo degli atti, la data può essere considerata errore materiale.
  • L’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità richiede che il ricorrente riporti o trascriva il contenuto rilevante dell’atto di gravame, così da consentire alla Cassazione il controllo della denunciata carenza ex art. 342 c.p.c.
  • Il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso non fa venir meno, di per sé, l’interesse ad agire del cedente, che conserva interesse all’accertamento della spettanza del credito e alla regolazione delle spese processuali.
  • La costituzione di parte civile nel processo penale non determina necessariamente il trasferimento dell’intera pretesa risarcitoria già azionata in sede civile: occorre verificare se il petitum e la causa petendi coincidano; in mancanza di identità, non opera il divieto di frazionamento nel senso prospettato dalla parte.
  • In tema di spese processuali, la parte che deposita la nota spese delimita il massimo liquidabile dal giudice; inoltre, la parte che non ha partecipato a un grado di giudizio non può ottenerne il rimborso.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie solo i motivi relativi alle spese e non ravvisa ulteriori accertamenti di fatto necessari, può decidere direttamente nel merito, correggendo la liquidazione delle spese senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimentoEspropriazione forzata
RamiProcesso civileObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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