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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11697/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per lesioni personali aggravate e minaccia grave. La ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) censura per la dichiarazione di inammissibilità dei "motivi nuovi" di appello; (2) nullità della sentenza di primo grado per omessa indicazione di luogo e data nell'imputazione; (3) eccezione di prescrizione ritenendo illegittima la sospensione della prescrizione per effetto della pandemia (contestando l'applicazione dei periodi di sospensione); (4) omissione dell'azione nei confronti della persona offesa per il reato di rissa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i motivi 1, 2 e 4 (il primo e il secondo manifestamente infondati, il quarto inammissibile). Ha invece accolto il terzo motivo: ha ritenuto corretta la ricostruzione della disciplina delle sospensioni di prescrizione connesse all'emergenza COVID-19 e ha calcolato i periodi di sospensione rilevanti (astensione dei difensori e i rinvii utili), concludendo che il termine di prescrizione era già decorso prima della sentenza di appello. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato si è estinto per prescrizione; ha però rigettato il ricorso per gli effetti civili (mantiene l'eventuale statuizione risarcitoria).

Norme richiamate

  • art. 61, n. 7 cod. pen.

    Citata in relazione all'aggravante: la Corte ha ritenuto che la richiesta di escludere tale aggravante costituisca motivo nuovo se non era compresa nei punti di impugnazione originari.

  • art. 546, comma 3 cod. proc. pen.

    La nullità della sentenza opera solo per incompletezza del dispositivo su elementi essenziali o per mancanza della sottoscrizione del giudice; altre carenze sono sanabili con procedimenti diversi.

  • art. 547, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede il procedimento di correzione per le carenze non essenziali della sentenza, alternativa alla nullità.

  • art. 159 cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come base per la sospensione per "forza maggiore": la Corte ha implicitamente escluso che l'art.159 autorizzi una sospensione generalizzata per pandemia, richiamando invece la disciplina speciale d'emergenza.

  • art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (commi 4 e 9)

    "sospensione della prescrizione pari a sessantaquattro giorni"

    Le Sezioni Unite hanno interpretato i commi in modo restrittivo: la sospensione di 64 giorni (comma 4) si applica ai procedimenti con udienza fissata tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 o a termini processuali con decorrenza in tale periodo; il comma 9 riguarda solo la seconda fase (12 maggio-30 giugno 2020) e le due sospensioni si sommano solo se vi erano udienze fissate in entrambi i periodi.

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020 e altre)

    Conferma che la sospensione della prescrizione introdotta per COVID-19 opera solo se il procedimento ha subito una stasi concreta per cause legate alle misure emergenziali e che le due fasi di sospensione non si applicano automaticamente a tutti i procedimenti pendenti.

Massime di principio

  • I "motivi nuovi" in appello sono ammissibili solo se attengono ai capi o punti già investiti dall'atto di impugnazione originario; nuove doglianze autonome possono essere dichiarate inammissibili.
  • La nullità della sentenza per carenze formali è limitata: solo l'omissione di elementi essenziali del dispositivo o la mancanza della sottoscrizione del giudice comportano nullità secondo l'art.546 c.3; per le altre carenze è previsto il rimedio della correzione ai sensi dell'art.547.
  • La sospensione della prescrizione per l'emergenza COVID-19 segue una disciplina tassativa (art.83 d.l. n.18/2020) e si applica solo ai procedimenti che abbiano subito una concreta stasi o con udienze fissate nei periodi indicati; non è possibile invocare una sospensione "generalizzata" per forza maggiore diversa dalle ipotesi previste dalla norma.
  • I periodi di astensione dei difensori e i rinvii delle udienze vanno conteggiati accuratamente nel calcolo della prescrizione: anche singoli rinvii possono influire sul termine finale.
  • La mancata azione penale nei confronti della persona offesa per un reato diverso (es. rissa) non determina di per sé invalidità del processo principale; l'interesse a essere processati per altro reato deve essere effettivamente prospettato e rilevante.

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