Cassazione Civile, Ordinanza n. 05536/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La controversia origina da un accordo del 29 giugno 1994 con cui il precedente gestore della Casa da gioco metteva a disposizione della gestione straordinaria, per consentire la continuità dell’attività e in vista del possibile acquisto dei beni, sia beni immateriali e funzionali all’esercizio del casinò (logo, hardware, software e banca dati), sia alcuni beni immobili strumentali (parcheggi, tunnel di collegamento, capannone). Il rapporto fu prorogato e i beni immobili vennero riconsegnati solo tra fine 1996 e gennaio 1997. In un precedente giudizio fu pronunciato giudicato sul risarcimento relativo alla banca dati; in successivi giudizi venivano domandati canoni, penali e ulteriori somme per il ritardato rilascio degli immobili. La Corte di cassazione, con sentenza rescindente del 2018, aveva escluso il giudicato esterno per la parte riferita ai beni immobili e rinviato alla Corte d’appello. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha riconosciuto solo Euro 215.500,00, ritenendo che il ritardo nella restituzione degli immobili fosse marginale rispetto all’assetto complessivo del contratto, riducendo in concreto la penale a Euro 500 al giorno e negando il cumulo con il corrispettivo; ha inoltre escluso il subentro della società cessionaria dell’azienda nella posizione passiva relativa agli immobili. La ricorrente principale ha censurato tale decisione deducendo: a) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla penale, sostenendo che penale e canone erano cumulabili e che la Corte d’appello aveva indebitamente escluso il corrispettivo e male interpretato la clausola penale; b) violazione delle regole sulla riduzione della penale, poiché la penale era stata collegata contrattualmente al ritardo nella restituzione degli immobili e il giudice avrebbe dovuto considerare l’interesse del creditore al momento della conclusione del contratto; c) violazione dell’art. 2558 c.c. e giudicato interno, per avere escluso la legittimazione passiva della società cessionaria dell’azienda; d) vizi sulle spese di lite. La controparte ha proposto ricorsi incidentali insistendo, da un lato, sulla spettanza del corrispettivo oltre alla penale e, dall’altro, sulla centralità della clausola penale e sulla legittimazione passiva del cessionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto per quanto di ragione il ricorso principale e il ricorso incidentale della società gestore originaria limitatamente ai motivi relativi al cumulo tra corrispettivo e penale e all’interpretazione della clausola penale, cassando la sentenza impugnata su tali punti e rinviando alla Corte d’appello per una nuova interpretazione della clausola e per la conseguente regolazione delle pretese economiche. Ha invece rigettato i motivi relativi alla legittimazione passiva della società cessionaria dell’azienda, ritenendo che non vi fosse giudicato interno e che il rapporto immobiliare si fosse comunque esaurito prima della cessione. È stato dichiarato assorbito il motivo sulle spese di lite per effetto della cassazione della relativa statuizione e assorbito anche il ricorso incidentale della gestione straordinaria sulle spese. La Corte ha chiarito che il giudice di rinvio non poteva qualificare in modo diverso il rapporto già qualificato, nella precedente sentenza di legittimità, come locazione dei beni immobili, e che la clausola penale per ritardo andava letta alla luce del testo negoziale e dell’art. 1362 c.c., non potendo essere ridotta o reinterpretata in modo apodittico sulla base della pretesa marginalità del ritardo senza esplicitare il percorso ermeneutico.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme violate per sostenere l’erronea interpretazione del contratto e del suo assetto sinallagmatico.
È la regola ermeneutica centrale: la clausola va interpretata secondo il senso letterale delle parole e la comune intenzione delle parti; la Corte censura l’interpretazione non comprensibile della penale relativa al ritardo nella riconsegna degli immobili.
Richiamato come criterio di interpretazione sistematica della clausola negoziale.
Richiamato nel tentativo di qualificare il rapporto immobiliare come locazione.
Richiamato tra le norme relative agli obblighi del locatore/rapporto locatizio.
Richiamato tra le norme invocate per qualificare il rapporto come locazione e i relativi obblighi del conduttore.
La Corte richiama il principio per cui, nel ritardo nella restituzione del bene locato, il locatore ha diritto al corrispettivo convenuto e alla penale, se pattuita, salvo diversa disciplina compatibile con la struttura del rapporto.
Richiamato nei motivi incidentali sulla clausola penale e sulla sua portata applicativa.
La Corte afferma che la penale per il semplice ritardo è, in linea di principio, cumulabile con la prestazione principale.
La Corte chiarisce che il giudice di rinvio non aveva applicato una riduzione della penale ai sensi di questa norma, ma aveva operato un’interpretazione della clausola; resta però impregiudicata la possibile futura applicazione della norma in sede di rinvio.
È esclusa l’applicabilità al rapporto immobiliare perché il contratto, per quella parte, risultava già esaurito al momento della cessione dell’azienda; il subentro opera solo per rapporti non esauriti.
È menzionato come possibile disciplina alternativa sui debiti dell’azienda ceduta, ma non viene applicato perché estraneo all’accertamento di merito.
Richiamato nei motivi incidentali in tema di giudicato esterno/interno e preclusioni processuali.
Usato per denunciare vizi di motivazione/apparenza della sentenza e la mancanza di una ratio decidendi intellegibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Base per le censure di nullità della sentenza e motivazione apparente.
Richiamato per il vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto e ai presupposti logico-giuridici della decisione rescindente.
Richiamato nei motivi incidentali in tema di giudizio di rinvio.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese secondo soccombenza.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla compensazione/spese.
La cassazione della statuizione principale sulle spese comporta l’assorbimento del relativo motivo.
È evocato nel contratto come riferimento alla durata transitoria del rapporto immobiliare, ma la Corte non fonda su tale richiamo una qualificazione diversa dalla locazione già affermata.
Richiamato quanto alla trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- La clausola penale per il semplice ritardo è, in linea di principio, cumulabile con la prestazione principale dovuta, e il giudice non può escludere tale cumulo con affermazioni apodittiche o prive di un chiaro percorso argomentativo.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, ma anche ai presupposti logico-giuridici indispensabili di quel principio; non può quindi riqualificare il rapporto in modo incompatibile con quanto già stabilito dalla Corte di cassazione.
- L’interpretazione della clausola penale deve partire dal testo negoziale e dalla comune intenzione delle parti; ove la clausola sia riferita al ritardo nella riconsegna di determinati beni, il giudice deve spiegare in modo intelligibile come e perché ne delimiti l’ambito applicativo.
- Il giudice, nel valutare la portata economica di una clausola penale, non può sostituire alla volontà negoziale una propria valutazione di marginalità del ritardo senza confrontarsi con il dato letterale e sistematico del contratto.
- Il subentro del cessionario d’azienda ex art. 2558 c.c. opera solo per i rapporti contrattuali non ancora esauriti al momento della cessione; se il rapporto relativo a un determinato bene o segmento contrattuale è già integralmente eseguito, non vi è successione automatica.
- Quando il rapporto contrattuale è composto da prestazioni relativamente autonome, l’esaurimento di una parte del rapporto non implica necessariamente l’esaurimento dell’altra, con conseguenze diverse sul subentro nella cessione d’azienda.
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