Cassazione Penale, Sentenza n. 9574/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Lamezia Terme per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. (atti persecutori). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per aver fondato la decisione quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, senza adeguata considerazione delle allegazioni difensive volte a denegare l'attendibilità della persona offesa (tra cui la querela presentata dall'indagato nei confronti della persona offesa pochi giorni dopo la querela ricevuta), la mancata considerazione del procedimento in cui la persona offesa risulta indagata per reati quali calunnia e minacce, e la carenza di elementi a sostegno dell'evento di danno (cambiamento di abitudini e disagio psicologico). Si è inoltre sostenuto che dovessero trovare applicazione i criteri di valutazione dell'art. 192 c.p.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha richiamato il principio secondo cui, in materia di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono concorrere a formare i gravi indizi necessari per la misura anche senza riscontri esterni, a condizione che la valutazione sia improntata a rigore e prudenza. Il Collegio del riesame ha motivatamente valutato la credibilità, attendibilità e coerenza delle dichiarazioni della persona offesa, la continuità temporale delle denunce, l'esistenza di riscontri (tra cui un supporto DVD con riprese delle condotte contestate e dichiarazioni della moglie della persona offesa rese in sede di s.i.t.), e la precedente condanna irrevocabile dell'indagato per atti persecutori nei confronti della stessa persona. La Corte ha altresì osservato che la presentazione di querela da parte dell'indagato non invalida il compendio probatorio a meno che non vi siano allegazioni specifiche che confutino i riscontri; ha poi richiamato che la reciprocità delle condotte non esclude automaticamente il reato di atti persecutori ma richiede maggior rigore motivazionale, onere che il Collegio ha correttamente assolto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato di atti persecutori; il provvedimento cautelare è stato adottato in relazione ai fatti ascritti a questa fattispecie
Codice di procedura penale, art. 192
Disciplina i criteri di valutazione delle dichiarazioni delle parti e dei testimoni; la Corte osserva che i criteri di cui all'art. 192 non si applicano automaticamente nel giudizio cautelare poiché in tale sede si opera su un diverso livello valutativo (probabilità e gravi indizi)
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173
limiti nella enunciazione del motivo in cassazione
Richiamata per delimitare l'enunciazione del motivo di ricorso in cassazione secondo i limiti richiesti dalla normativa processuale
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti richiamati)
es. Sez. 5, n. 27774 del 26/04/2010; Sez. 2, n. 770 del 28/11/2007; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011; Sez. 5, n. 42643 del 24/06/2021; Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010
Richiamati i precedenti sulla possibilità che le dichiarazioni della persona offesa possano concorrere a formare gravi indizi nel giudizio cautelare, sul diverso livello probatorio del giudizio cautelare (probabilità vs certezza) e sull'onere motivazionale più rigoroso in caso di reciproca contestazione delle condotte
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare le dichiarazioni della persona offesa possono costituire gravi indizi anche senza riscontri esterni, ma il giudice deve motivare con rigore e prudenza
- La valutazione cautelare è basata su un criterio di probabilità e non di certezza: il giudice valuta la tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili acquisizioni future
- La presenza di riscontri obiettivi (es. video, dichiarazioni coincidenti di terzi) rafforza la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e rende più solida la misura cautelare
- La presentazione di querela da parte dell'indagato non annulla automaticamente la versione della persona offesa; serve una confutazione specifica e circostanziata per scalfire il compendio probatorio
- In caso di reciproche condotte moleste l'accertamento dell'evento di danno richiede una motivazione più accurata, ma la reciprocità non esclude di per sé la configurabilità del reato di atti persecutori
- La condanna penale precedente per fatti analoghi e la continuità di denunce possono essere elementi rilevanti per dimostrare la sistematicità delle condotte
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