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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33372/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Cuneo del 18/01/2022 deducendo: 1) violazione dell'art. 628 c.p.p. in relazione all'art. 627 n.3 c.p.p. per carenza di motivazione sul mancato esercizio della vigilanza del delegante sulla corretta esecuzione della delega; 2) vizio di motivazione e contraddittorietà rispetto a una sentenza del 3/4/2017 che, in altro procedimento, aveva assolto gli stessi imputati relativamente all acquisto di rifiuti metallici da privati; 3) violazione dell'art. 43 c.p. in relazione alla responsabilità dei deleganti; 4) mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Chiedevano l annullamento della sentenza e, in subordine, la declaratoria di non punibilità ai sensi dell art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Cuneo chiara, coerente e conforme al principio enunciato dalla precedente pronuncia della Corte di legittimità; ha confermato la responsabilità penale dei ricorrenti per le condotte contestate (con esclusione di alcuni addebiti e con concessione delle circostanze attenuanti generiche in primo grado), ha negato l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per non aver sussunto i presupposti richiesti e ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione per l'inammissibilità del ricorso. Non è stata esaminata la questione di eventuale prescrizione sopravvenuta in favore degli imputati a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 627

    richiama l'obbligo di motivazione delle decisioni in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia adeguatamente esplicitato le ragioni del suo giudizio in conformità alla richiesta della Cassazione precedente

  • Codice di procedura penale, art. 628

    norma procedurale richiamata dai ricorrenti: la Corte ha giudicato il motivo relativo a questa disposizione manifestamente infondato perché la motivazione di merito era coerente con il dictum della sentenza di legittimità precedente

  • D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), art. 256

    l'art. 256 co.4 sanziona l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative; la Corte ha ritenuto che l'omesso impedimento all'acquisto di rifiuti da privati rientri tra le inosservanze sanzionate ai sensi di tale disposizione

  • Decreto Ministeriale 5/2/1998, Allegato 3 parte terza

    DM 5/2/1998, all. 3, pt. 3

    contiene norme tecniche per i centri di recupero rifiuti metallici; la Corte ha ritenuto che l'acquisto da privati fosse in contrasto con le prescrizioni tecniche e con il divieto di conferimento da parte di produttori a soggetti non autorizzati

  • Codice penale, art. 40

    principio della causalità e responsabilità per omissione: la Corte ha confermato che il delegante può rispondere penalmente se omette di vigilare sulla corretta esecuzione della delega e ciò produce reati da parte del delegato

  • Codice penale, art. 43

    regola la responsabilità per fatto altrui o per omissione di impedimento; la Corte ha respinto la censura affermando la rilevanza penale della posizione di garanzia del delegante

  • Codice penale, art. 131-bis

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che i presupposti (particolare tenuità e non abitualità) non ricorressero e che la valutazione discrezionale del giudice di merito, adeguatamente motivata, fosse insindacabile in Cassazione

  • Disposizioni attuative c.p.p., art. 173

    art. 173, co. 1 disp. att. c.p.p.

    limitazione della motivazione nei ricorsi in Cassazione; i ricorrenti hanno presentato motivi nei limiti stretti previsti e la Corte ha ritenuto comunque infondati i rilievi

  • Codice di procedura penale, art. 616

    disciplinante le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la norma per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione per l'inammissibilità

  • Codice di procedura penale, art. 129

    disciplina le cause di non punibilità; la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di cause di non punibilità sopravvenute

Massime di principio

  • Il conferimento di una delega in materia ambientale non esclude l'obbligo di vigilanza del delegante: se le violazioni sono percepibili dal delegante, questi può essere ritenuto penalmente responsabile per omissione di impedimento.
  • Le violazioni delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali (art. 256 D.Lgs. 152/2006, co. 4) comprendono anche l'acquisto di rifiuti da privati in contrasto con norme tecniche e divieti espressi (es. DM 5/2/1998); la condotta omissiva dei gestori può integrare responsabilità penale.
  • Pronunce favorevoli in procedimenti distinti non vincolano automaticamente il giudice in altro processo; occorre verificare l'identità della fattispecie, l'irrevocabilità e la specifica motivazione: il giudice può ritenere sussistenti elementi di colpa comunque diversi o più chiaramente percepibili.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e motivata della particolare tenuità e della non abitualità; l'assenza di anche uno solo dei presupposti è sufficiente a escludere la causa di non punibilità e la valutazione discrezionale del giudice di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, la Corte non procede a valutare questioni sopravvenute quali la prescrizione successiva: tali profili possono rimanere non esaminati se il rimedio è formalmente improcedibile.
  • La motivazione del giudice di merito deve rendere comprensibile l'itinerario logico-giuridico seguito; se il percorso argomentativo è coerente e confronta i precedenti e la giurisprudenza, la Cassazione tende a ritenere il motivo infondato.

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