Cassazione Penale, Sentenza n. 33372/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Cuneo del 18/01/2022 deducendo: 1) violazione dell'art. 628 c.p.p. in relazione all'art. 627 n.3 c.p.p. per carenza di motivazione sul mancato esercizio della vigilanza del delegante sulla corretta esecuzione della delega; 2) vizio di motivazione e contraddittorietà rispetto a una sentenza del 3/4/2017 che, in altro procedimento, aveva assolto gli stessi imputati relativamente all acquisto di rifiuti metallici da privati; 3) violazione dell'art. 43 c.p. in relazione alla responsabilità dei deleganti; 4) mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Chiedevano l annullamento della sentenza e, in subordine, la declaratoria di non punibilità ai sensi dell art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Cuneo chiara, coerente e conforme al principio enunciato dalla precedente pronuncia della Corte di legittimità; ha confermato la responsabilità penale dei ricorrenti per le condotte contestate (con esclusione di alcuni addebiti e con concessione delle circostanze attenuanti generiche in primo grado), ha negato l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per non aver sussunto i presupposti richiesti e ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione per l'inammissibilità del ricorso. Non è stata esaminata la questione di eventuale prescrizione sopravvenuta in favore degli imputati a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 627
richiama l'obbligo di motivazione delle decisioni in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia adeguatamente esplicitato le ragioni del suo giudizio in conformità alla richiesta della Cassazione precedente
Codice di procedura penale, art. 628
norma procedurale richiamata dai ricorrenti: la Corte ha giudicato il motivo relativo a questa disposizione manifestamente infondato perché la motivazione di merito era coerente con il dictum della sentenza di legittimità precedente
D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), art. 256
l'art. 256 co.4 sanziona l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative; la Corte ha ritenuto che l'omesso impedimento all'acquisto di rifiuti da privati rientri tra le inosservanze sanzionate ai sensi di tale disposizione
Decreto Ministeriale 5/2/1998, Allegato 3 parte terza
DM 5/2/1998, all. 3, pt. 3
contiene norme tecniche per i centri di recupero rifiuti metallici; la Corte ha ritenuto che l'acquisto da privati fosse in contrasto con le prescrizioni tecniche e con il divieto di conferimento da parte di produttori a soggetti non autorizzati
Codice penale, art. 40
principio della causalità e responsabilità per omissione: la Corte ha confermato che il delegante può rispondere penalmente se omette di vigilare sulla corretta esecuzione della delega e ciò produce reati da parte del delegato
Codice penale, art. 43
regola la responsabilità per fatto altrui o per omissione di impedimento; la Corte ha respinto la censura affermando la rilevanza penale della posizione di garanzia del delegante
Codice penale, art. 131-bis
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che i presupposti (particolare tenuità e non abitualità) non ricorressero e che la valutazione discrezionale del giudice di merito, adeguatamente motivata, fosse insindacabile in Cassazione
Disposizioni attuative c.p.p., art. 173
art. 173, co. 1 disp. att. c.p.p.
limitazione della motivazione nei ricorsi in Cassazione; i ricorrenti hanno presentato motivi nei limiti stretti previsti e la Corte ha ritenuto comunque infondati i rilievi
Codice di procedura penale, art. 616
disciplinante le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la norma per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione per l'inammissibilità
Codice di procedura penale, art. 129
disciplina le cause di non punibilità; la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di cause di non punibilità sopravvenute
Massime di principio
- Il conferimento di una delega in materia ambientale non esclude l'obbligo di vigilanza del delegante: se le violazioni sono percepibili dal delegante, questi può essere ritenuto penalmente responsabile per omissione di impedimento.
- Le violazioni delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali (art. 256 D.Lgs. 152/2006, co. 4) comprendono anche l'acquisto di rifiuti da privati in contrasto con norme tecniche e divieti espressi (es. DM 5/2/1998); la condotta omissiva dei gestori può integrare responsabilità penale.
- Pronunce favorevoli in procedimenti distinti non vincolano automaticamente il giudice in altro processo; occorre verificare l'identità della fattispecie, l'irrevocabilità e la specifica motivazione: il giudice può ritenere sussistenti elementi di colpa comunque diversi o più chiaramente percepibili.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e motivata della particolare tenuità e della non abitualità; l'assenza di anche uno solo dei presupposti è sufficiente a escludere la causa di non punibilità e la valutazione discrezionale del giudice di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, la Corte non procede a valutare questioni sopravvenute quali la prescrizione successiva: tali profili possono rimanere non esaminati se il rimedio è formalmente improcedibile.
- La motivazione del giudice di merito deve rendere comprensibile l'itinerario logico-giuridico seguito; se il percorso argomentativo è coerente e confronta i precedenti e la giurisprudenza, la Cassazione tende a ritenere il motivo infondato.
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