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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05188/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, già dipendente di una regione, volta a ottenere un conguaglio dell'incentivo all'esodo previsto dalla legge regionale per la risoluzione consensuale del rapporto. Il lavoratore sosteneva che la base di calcolo dovesse comprendere anche la tredicesima mensilità, mentre l'importo già corrisposto era stato determinato senza tale voce in base al negozio risolutivo. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che l'accordo avesse natura meramente ricognitiva e non novativa, poiché la disciplina dell'incentivo derivava direttamente dalla legge regionale e il criterio di computo era già predeterminato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2946 c.c., assumendo che il diritto fosse soggetto a prescrizione decennale per effetto del carattere novativo dell'accordo; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697, 2935, 2944 e 2946 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte territoriale non avesse valutato atti e allegazioni relativi all'interruzione della prescrizione decennale; 3) omesso esame di documenti che, secondo il ricorrente, avrebbero integrato atti interruttivi anche della prescrizione quinquennale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: l'incentivo non trova fonte nell'accordo transattivo ma nella legge regionale, ha natura retributiva ed è assimilabile al trattamento di fine rapporto; pertanto ricade nell'art. 2948, n. 5, c.c. e si prescrive in cinque anni. Quanto agli atti interruttivi, la motivazione della sentenza impugnata mostrava che la corte d'appello aveva attribuito rilievo solo alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ritenendo inidonei gli altri documenti prodotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso il diritto al conguaglio richiesto, qualificando l'incentivo all'esodo come emolumento di natura retributiva collegato alla cessazione del rapporto e soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. Ha inoltre ritenuto correttamente esclusa l'efficacia interruttiva dei documenti invocati dal ricorrente, poiché la sentenza impugnata attribuiva rilievo soltanto alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione ordinaria decennale; la Corte esclude la sua applicazione perché il credito è ricondotto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c.

  • art. 2948, n. 5, c.c.

    La somma dovuta a titolo di incentivo all'esodo, avendo natura retributiva e essendo legata alla cessazione del rapporto di lavoro, rientra tra le indennità spettanti per la cessazione del rapporto e si prescrive in cinque anni.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte non ravvisa errori della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sugli atti interruttivi della prescrizione; la censura è respinta.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla decorrenza e alla prescrizione; non conduce all'accoglimento del ricorso.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato per sostenere l'efficacia interruttiva di atti o riconoscimenti; la Corte ne esclude la rilevanza nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Quando un incentivo all'esodo è previsto direttamente dalla legge e non da un accordo novativo delle parti, la sua disciplina va ricostruita in base alla fonte legale e non come obbligazione autonoma derivante da transazione o novazione.
  • Un emolumento collegato alla cessazione del rapporto di lavoro, avente funzione integrativa del trattamento di fine rapporto e natura retributiva, ricade nella prescrizione quinquennale prevista per le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
  • Chi deduce l'interruzione della prescrizione deve allegare e provare in modo idoneo gli atti interruttivi; il giudice di merito può escluderne l'efficacia se non risultano adeguati o se attribuisce rilievo solo all'atto introduttivo del giudizio.
  • Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di omesso esame di fatti decisivi non possono condurre all'accoglimento del ricorso quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente nel qualificare il credito e nel valutare l'irrilevanza degli atti invocati.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRInadempimentoImpugnazioni
RamiLavoroObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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