Cassazione Civile, Ordinanza n. 28087/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta avverso un provvedimento sanzionatorio con cui la Banca d'Italia aveva irrogato a un ex condirettore generale di una banca una sanzione pecuniaria di euro 70.000 per non corretto esercizio di poteri nella gestione aziendale, in concorso con il direttore generale, in relazione a operazioni ritenute irregolari: riacquisto di azioni proprie con rendimento garantito, finanziamenti funzionali all'acquisto di azioni della banca e benefici finanziari concessi in via preferenziale ad alcuni clienti/azionisti. In primo grado l'opposizione era stata rigettata. In cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi: 1) omessa pronuncia sul quarto motivo di opposizione, relativo a specifici benefici finanziari concessi ad alcuni clienti; 2) motivazione assente o incomprensibile sul medesimo punto; 3) omessa pronuncia sul quinto motivo di opposizione, in particolare sulla richiamata indeterminatezza dei rilievi 10 e 11 e su ulteriori difese concernenti singole posizioni; 4) motivazione assente o incomprensibile sul medesimo quinto motivo; 5) violazione delle norme sul diritto di difesa e sulla prova, per avere la sanzione e la sua conferma giudiziale fatto leva su documenti che il ricorrente assumeva non acquisiti agli atti; 6) travisamento delle risultanze processuali quanto a un presunto riconoscimento di visti o firme autorizzative; 7) inidoneità degli indizi e degli elementi probatori a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente; 8) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancanza di una delibera del c.d.a. di nomina del ricorrente a componente della direzione generale, da cui il ricorrente faceva discendere l'assenza di poteri e la sua assimilabilità a un mero lavoratore subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di omessa pronuncia e di vizio di motivazione, rilevando che la Corte d'appello aveva esaminato in modo ampio e coerente le censure relative sia agli impegni di riacquisto delle azioni sia ai benefici finanziari concessi ad alcuni clienti/azionisti, ricostruendo unitariamente le contestazioni come parte di un più ampio disegno di operazioni volte a occultare finanziamenti baciati e a favorire indebitamente alcuni soggetti vicini alla direzione. Ha inoltre escluso violazioni del diritto di difesa, precisando che la disponibilità degli atti non richiede la materiale allegazione al provvedimento sanzionatorio ma la possibilità di prenderne visione e ottenerne copia, possibilità che il ricorrente aveva avuto. Quanto alla prova, la Corte ha valorizzato i verbali ispettivi della Banca d'Italia, i report di internal audit e le dichiarazioni convergenti di altri esponenti della banca, richiamando il valore probatorio dei verbali ispettivi. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondata la doglianza sul travisamento della prova e ha escluso l'omesso esame circa la posizione del ricorrente nella direzione generale, poiché la sentenza impugnata ne aveva dato atto sia mediante i bilanci sia mediante il riconoscimento del suo ruolo di coordinamento. Confermata quindi la sanzione, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
costituisce la base processuale dell'opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia.
art. 53, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 385/1993
individua la violazione sostanziale contestata all'esponente bancario, relativa al non corretto esercizio dei poteri nella gestione aziendale.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72/2015
lo ius superveniens non si applica alle violazioni commesse prima del 1° giugno 2016, secondo la disciplina transitoria richiamata dalla Corte territoriale.
art. 144-ter, comma 1, lett. a), TUB
la nuova disciplina richiamata dal ricorrente prevedeva una sanzione fino a 5 milioni per condotte incisive in modo rilevante sulla organizzazione o sui profili di rischio aziendali.
è richiamato per dedurre l'omessa pronuncia, ma la Corte esclude che vi sia stata omissione decisoria.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per i vizi processuali di omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il sindacato riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non la revisione del ragionamento probatorio.
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati a sostegno della censura sul diritto di difesa, ma la Corte esclude la lesione del contraddittorio.
richiamati per contestare la valutazione delle prove, ma non consentono una rivalutazione del merito in cassazione.
richiamato nel motivo sulla prova documentale, senza esito favorevole al ricorrente.
richiamato in tema di onere della prova dell'elemento soggettivo e della responsabilità.
richiamato per la valenza probatoria dei documenti e delle sottoscrizioni.
richiamato in relazione al procedimento sanzionatorio e al diritto di difesa.
richiamato per la fede privilegiata dei verbali ispettivi relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato unitariamente la questione sostanziale, anche sintetizzando i singoli rilievi in una motivazione complessiva coerente con il nucleo della contestazione.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del compendio probatorio, ma soltanto il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- Nel procedimento sanzionatorio bancario, il diritto di difesa è rispettato se il destinatario ha la concreta possibilità di conoscere gli atti rilevanti, prenderne visione e ottenerne copia; non è necessaria la materiale allegazione di ogni documento al provvedimento finale.
- I verbali ispettivi della Banca d'Italia hanno un elevato valore probatorio: fanno fede privilegiata per i fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale, fanno fede fino a prova contraria per le dichiarazioni raccolte e costituiscono comunque elemento di prova da valutare con gli altri elementi acquisiti.
- La responsabilità dell'esponente bancario può essere desunta da un quadro probatorio complessivo, composto da verbali ispettivi, documenti interni, report di internal audit e dichiarazioni convergenti di altri soggetti, senza che sia necessaria una prova diretta di ogni singolo atto materiale.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che mira soltanto a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La deduzione sulla mancanza di una formale investitura societaria non è decisiva se dagli atti emerge comunque l'effettivo svolgimento di funzioni di coordinamento o di fatto nella struttura apicale, idonee a fondare l'addebito sanzionatorio.
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