Cassazione Penale, Sentenza n. 45871/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato, seppur parzialmente e con riduzione delle pene, le condanne per bancarotta fraudolenta documentale (art.216 L.F.). Le censure principali erano: vizio di motivazione e contraddittorietà della decisione di appello; mancato rigoroso accertamento dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto per la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e possibile erronea inquadratura del fatto come bancarotta semplice (art.217 L.F.); difetto probatorio sull'elemento oggettivo (affermazioni di irrilevanza/insufficienza delle scritture contabili senza prova adeguata); violazione del diritto di difesa per mancato accesso ad atti e documenti del fallimento (fascicolo smarrito, documentazione trattenuta dal curatore); richiesta di riconoscimento di attenuanti (art.219 comma 3 L.F.) e del beneficio della non menzione (art.175 c.p.), non adeguatamente motivate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello come generica, approssimativa e insufficiente, in particolare per avere operato un semplice richiamo 'per relationem' alla decisione di primo grado senza svolgere un autonomo e adeguato esame critico delle doglianze proposte in appello (anche relative all'elemento soggettivo e alla distinzione fra bancarotta documentale e bancarotta impropria). La Suprema Corte ha richiamato l'orientamento secondo il quale la seconda parte dell'art.216 comma 1 n.2 L.F. richiede il dolo generico e ha precisato la netta distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria/semplice. In ragione dell'insufficienza motivazionale e della mancata valutazione delle censure rilevanti, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione per nuovo esame.
Norme richiamate
art.216 Legge Fallimentare (L.F.)
Regola la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte osserva che la seconda parte dell'art.216 comma 1 n.2 richiede il dolo generico e concerne la tenuta dei libri e delle scritture (anche non obbligatorie) in guisa da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari
art.217 Legge Fallimentare (L.F.)
Norma sulla bancarotta semplice; può essere integrata da dolo o colpa e riguarda soprattutto le scritture obbligatorie e fatti rilevanti nei tre anni anteriori al fallimento; va distinta nettamente dall'art.216
art.219 Legge Fallimentare (L.F.)
Prevede, tra l'altro, l'attenuante del danno di particolare tenuità (comma 3); i ricorrenti lamentavano mancata e non motivata concessione dell'attenuante
Richiamato dalla Corte di appello in relazione all'ipotesi che la perdurante perdita di capitale avrebbe imposto la messa in liquidazione; la Cassazione sottolinea che l'accertamento di tale profilo richiede adeguata motivazione
Disposizione sul beneficio della non menzione; la Corte ha rilevato che la negazione del beneficio a uno degli imputati è stata priva di adeguata motivazione e non ha considerato gli indici di cui all'art.133 c.p.
art.178 comma 1 lett. c) e art.190 Codice di Procedura Penale
Norme richiamate con riferimento al diritto dell'imputato alla prova e al contraddittorio; censurate le situazioni in cui documentazione essenziale del fascicolo fallimentare non è stata resa disponibile alla difesa
art.538 Codice di Procedura Penale
Richiamato dai ricorrenti con riguardo al vizio dell'istruzione e alla motivazione della sentenza di appello; la Cassazione rileva carenze motivazionali tali da giustificare annullamento e rinvio
art.111 Costituzione
Richiamata in relazione al diritto alla formazione della prova nel rispetto del contraddittorio; la mancata possibilità di accesso a documenti decisivi può integrare violazione di tale principio
Richiamata in relazione al trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello aveva riconosciuto attenuanti generiche e ridotto la pena; la Cassazione ha invece annullato per motivazione insufficiente
Massime di principio
- Il giudice d'appello che conferma una sentenza di primo grado non può limitarsi a un richiamo generico 'per relationem': deve svolgere un autonomo e motivato esame critico delle doglianze appellate, soprattutto quando riguardano l'elemento soggettivo del reato e l'accesso a prove fondamentali
- La bancarotta fraudolenta documentale (art.216 L.F.) è diversa dalla bancarotta semplice/impropria (art.217 L.F.); la prima riguarda la tenuta/conservazione di libri e scritture (anche non obbligatorie) ed è sorretta dalla necessità del dolo generico nella seconda parte della norma, mentre la bancarotta semplice può fondarsi anche sulla colpa e ha limiti temporali specifici
- L'accertamento della sussistenza del reato di bancarotta documentale richiede prova non solo di tenuta incompleta/irregolare delle scritture, ma anche del nesso causale tra tale condotta e l'impossibilità di ricostruire il patrimonio/movimento degli affari; non è sufficiente una deduzione apodittica
- Se la documentazione chiave è nella disponibilità del curatore o di terzi e la difesa non vi ha accesso (o il fascicolo fallimentare è smarrito), può configurarsi una lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, con conseguente necessità di reintegro probatorio o, in caso di grave vizio, annullamento
- Le decisioni sulla concessione di attenuanti o del beneficio della non menzione devono essere motivate con riferimento ai criteri di legge (art.219, art.175 c.p. e art.133 c.p.); la mera dichiarazione di non opportunità è insufficiente
- In caso di insufficiente motivazione riguardo a elementi essenziali del reato, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata e disporre il rinvio per un nuovo esame da parte di diverso collegio
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