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Sentenza

Sentenza n. 234/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento: 1) della nota prot. n. DEO.DIC.IC.PMIN2.0228120.25.U del 18 luglio 2025, con la quale è stato comunicato al ricorrente l'intervenuto rigetto, da parte di RFI S.p.A., dell'istanza presentata con nota prot. n. RMS-000250-2025/VG/acS del 27 marzo u.s., e finalizzata ad ottenere “la revisione dei prezzi dovuta sui corrispettivi dovuti per prestazioni di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022”, nell'ambito all'appalto avente ad oggetto la “Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di completamento della linea ferroviaria convenzionale c.d. Metropolitana di Salerno”; 2) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali ancorché non conosciuti; nonché per l'accertamento del diritto del medesimo ricorrente alla revisione dei prezzi di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. 4/2022, in fase di esecuzione del contratto de quo ed al ricorrere delle condizioni di legge, per tutte le prestazioni oggetto della convenzione inter partes, previa declaratoria di nullità, ove e per quanto occorrer possa, delle clausole negoziali contrarie e, in particolare, dell'art. 8 della Convenzione e degli eventuali atti negoziali inter partes, anche successivi, nella parte in cui non prevedono la clausola revisionale per la progettazione esecutiva e per i lavori; e per la conseguente condanna di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ad inserire nella convenzione de qua la relativa clausola revisionale.

Giustizia amministrativa202501690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di RFI alla richiesta di revisione dei prezzi per le prestazioni di progettazione esecutiva, lavori e oneri della sicurezza nell'appalto per il completamento della Metropolitana di Salerno

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante e amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui RFI ha respinto l'istanza di revisione prezzi formulata ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022, chiedendo anche l'accertamento del diritto alla revisione e, ove necessario, la declaratoria di nullità o l'eterointegrazione delle clausole contrattuali, in particolare dell'art. 8 della convenzione. La stazione appaltante aveva ritenuto applicabile soltanto il meccanismo compensativo previsto dall'art. 29, comma 1, lett. b), per le variazioni dei singoli materiali da costruzione, mentre l'art. 8, comma 3, della convenzione prevedeva la revisione soltanto per i compensi relativi alla progettazione esecutiva e alle attività accessorie, secondo l'indice ISTAT FOI. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dell'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022, degli artt. 1339 e 1419 c.c., dell'art. 26, commi 2 e 12, del d.l. n. 50/2022, dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 3, della convenzione, nonché eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, sviamento, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia, contraddittorietà ed erroneità della motivazione. RFI ha eccepito la tardività del ricorso e la mancata impugnazione delle clausole del bando; nel merito ha chiesto il rigetto. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dubitato della giurisdizione amministrativa, richiamando precedenti che riconducevano al giudice ordinario le controversie sull'adeguamento del corrispettivo contrattuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure sulla portata dell'art. 29 del d.l. n. 4/2022 e sull'interpretazione o integrazione dell'art. 8 della convenzione. La controversia riguarda la fase esecutiva di un rapporto contrattuale e l'accertamento del diritto dell'appaltatore a un adeguamento del corrispettivo secondo un meccanismo legale e contrattuale vincolato. Secondo il Collegio, la giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. in materia di revisione prezzi opera soltanto quando la pubblica amministrazione conserva una posizione di supremazia e dispone di un potere discrezionale sull'an o sul quantum della revisione. Quando, invece, la legge o il contratto determinano puntualmente presupposti, modalità e misura dell'adeguamento, l'appaltatore vanta un diritto soggettivo all'adempimento e le parti si trovano su un piano paritetico, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso concreto, l'art. 29 del d.l. n. 4/2022 imponeva l'inserimento delle clausole revisionali e prevedeva un meccanismo obbligatorio, da applicare sulla base di parametri legislativi, senza margini di discrezionalità della stazione appaltante. Anche la questione concernente la corretta interpretazione delle clausole negoziali e la loro eventuale eterointegrazione attiene quindi al rapporto contrattuale e spetta al giudice ordinario. Il giudizio può essere riassunto davanti a quest'ultimo entro 90 giorni dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, lett. a) e b), d.l. n. 4/2022

    è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici

    La disposizione impone l'inserimento delle clausole revisionali e introduce un meccanismo obbligatorio, fondato su parametri normativi, senza attribuire alla stazione appaltante discrezionalità sull'an o sul quantum della revisione.

  • art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016

    È richiamato quale disposizione alla quale devono conformarsi le clausole di revisione prezzi da inserire nei documenti di gara iniziali.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva in materia di revisione prezzi non comprende ogni controversia relativa all'adeguamento dei corrispettivi, ma richiede che la pubblica amministrazione eserciti un potere autoritativo o discrezionale.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • art. 103, comma 1, Cost.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa deve riguardare particolari materie nelle quali la tutela coinvolga l'esercizio, anche indiretto, di poteri della pubblica amministrazione e non può fondarsi sul solo dato oggettivo della materia.

  • artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.

    Sono richiamati dal ricorrente per sostenere l'inserzione automatica della clausola revisionale e la sostituzione delle clausole negoziali eventualmente contrarie a norme imperative; il TAR non esamina la fondatezza di tale pretesa per difetto di giurisdizione.

  • art. 26, d.l. n. 50/2022

    È richiamato quale disciplina ulteriore sugli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione; il TAR ne utilizza la disciplina e la giurisprudenza applicativa come elemento di confronto per individuare il criterio di riparto della giurisdizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla revisione dei prezzi dei contratti pubblici, la giurisdizione amministrativa esclusiva sussiste soltanto quando la disciplina legale o contrattuale lascia alla pubblica amministrazione un margine di discrezionalità nella determinazione dell'an o del quantum della revisione.
  • Quando la legge o il contratto impongono automaticamente la revisione dei prezzi sulla base di parametri oggettivi e vincolanti, l'appaltatore è titolare di un diritto soggettivo all'adempimento contrattuale e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La qualificazione della controversia non dipende dal fatto che la domanda sia formalmente rivolta contro un diniego dell'amministrazione: occorre verificare se tale atto esprima l'esercizio di un potere autoritativo oppure costituisca una mera presa di posizione nell'ambito di un rapporto contrattuale paritetico.
  • Le questioni relative all'interpretazione delle clausole contrattuali, alla loro eventuale nullità e all'eterointegrazione mediante norme imperative, quando riguardano la fase esecutiva del contratto e un meccanismo revisionale vincolato, spettano al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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