Cassazione Civile, Sentenza n. 22299/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Firenze 4 giugno 2015 n. 1031/31/2015, che aveva confermato il classamento e l'attribuzione di rendita catastale (categoria A/8, classe 4^) disposta dall'Agenzia a seguito di procedura DOCFA per il fabbricato "Villa Rucellai - Fattoria di Canneto" (Prato), di cui i ricorrenti sono comproprietari per 1/4. I motivi di cassazione: (1) omesso esame della commistione/promiscuità tra porzioni abitative e locali agricoli e incidenza negativa sulla valutazione (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.); (2) violazione dell'art. 61 DPR 1/12/1949 n.1142 per uso di confronti con immobili non assimilabili (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.); (3) omesso esame dell'insussistenza di modifiche sostanziali tra 1940 e 1991 che avrebbero giustificato la classe 1^ anziché 4^ (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.); (4) violazione dell'art. 61 DPR 1142 per avere il giudice fatto riferimento a elementi sopravvenuti (es. destinazione a B&B) successivi all'anno di riferimento del classamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo e il quarto motivo, e inammissibili (per la preclusione della "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5 c.p.c.) il primo e il terzo motivo. Motivazioni principali: (i) nella procedura DOCFA, se gli elementi di fatto forniti dal contribuente non sono disattesi ma solo rivalutati tecnicamente, la motivazione dell'atto di riclassamento può essere sintetica e consiste nell'indicazione dei dati oggettivi e della classe; (ii) il classamento si determina in base alla destinazione prevalente dell'unità (art. 63 DPR 1142) e la presenza di porzioni ad uso agricolo pertinenziali non impedisce un classamento unitario basato sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile nel suo complesso; (iii) il periodo intercorrente tra la denuncia di variazione (1991) e l'accertamento impone all'amministrazione di verificare l'attualità della situazione e può tener conto di sopravvenienze (es. adeguamenti strutturali dovuti a destinazione a B&B). Per questi motivi la Corte ha confermato le decisioni di merito. Spese giudiziali: ricorrenti condannati in solido a rifondere le spese alla controricorrente, liquidate in € 2.000,00.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Norme che disciplinano i motivi di cassazione per violazione di norme di diritto (n.3) e per omesso esame di fatto decisivo (n.5). La Corte ha valutato le deduzioni alla luce dei limiti di questione (in particolare l'inammissibilità per "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5).
art. 348-ter c.p.c., comma 5
Disciplina la preclusione detta "doppia conforme": il ricorrente in Cassazione deve indicare ragioni di fatto diverse tra primo grado e appello per far valere l'art. 360, n.5; in mancanza il motivo è inammissibile. Applicata per dichiarare inammissibili primo e terzo motivo.
D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, art. 61
«Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento»
Usata per affermare che l'amministrazione può prendere in considerazione la situazione attuale al momento del classamento e verificare eventuali sopravvenienze successive alla denuncia; non vieta di considerare elementi intervenuti dopo la denuncia se rilevanti per il classamento.
D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, art. 63
«Ad una unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito»
Principio per cui il classamento segue la destinazione prevalente della unità immobiliare; la destinazione promiscua non impedisce un classamento unitario sulla parte prevalente/pertinenziale.
D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, art. 3, comma 3
Riferimento normativo sul censimento in catasto urbano di fabbricati rurali e su come porzioni pertinenziali possano essere considerate nel catasto urbano; richiamato per confermare la natura pertinenziale dei locali agricoli nel caso di specie.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma richiamata per l'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento se applicabile.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA la motivazione dell'atto di riclassamento è sufficiente se gli elementi di fatto forniti dal contribuente non sono disattesi ma solo rivalutati tecnicamente: l'amministrazione non sempre ha l'onere di una motivazione particolarmente analitica quando la discrepanza è valutativa.
- Il classamento catastale si determina sulla base della destinazione prevalente e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità nel suo complesso; la presenza di porzioni pertinenziali o ad uso diverso non annulla la possibilità di un classamento unitario.
- Se la vicenda processuale presenta la cosiddetta "doppia conforme" (stesso apprezzamento dei fatti in primo grado e in appello), il ricorso per omesso esame di fatto (art. 360, n.5) è inammissibile in Cassazione salvo indicazione di ragioni di fatto diverse tra i due gradi.
- L'amministrazione finanziaria, quando accerta a distanza di anni rispetto alla denuncia di variazione, deve verificare l'attualità della situazione denunciata e può tener conto di mutamenti sopravvenuti rilevanti al momento dell'accertamento.
- Ogni censura sulla utilizzazione di confronti con immobili "simili" deve dimostrare l'inassimilabilità dei comparabili: la semplice contestazione qualitativa non è sufficiente se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la comparazione.
- In casi di contestazione catastale, il contribuente deve documentare con chiarezza le differenze di fatto tra la sua proposta e i rilievi dell'amministrazione: se i fatti non sono stati disattesi ma solo interpretati diversamente, il sindacato di legittimità è limitato.
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