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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32749/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che confermava condanne per l'uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) deducendo molteplici vizi: violazione del principio ne bis in idem e della Convenzione EDU per la coincidenza fra sanzione amministrativa e sanzione penale; utilizzazione in dibattimento di processi verbali e documenti amministrativi senza le garanzie difensive e dopo l'emersione della notizia di reato; carenza e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza degli indizi e l'onere della prova (in particolare rispetto all'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate in fattura); mancata valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali; erronea esclusione o mancata declaratoria di prescrizione e mancata applicazione di circostanze attenuanti rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi non manifestamente infondati e, con riferimento principale alla decorrenza e sospensioni dei termini di prescrizione, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati residui erano estinti per prescrizione. In particolare: per il capo A (fatto del 26/09/2012, ascritto ad Angelucci e Domenici) e per il capo I (fatto del 29/09/2011, ascritto a Santarelli) è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione; la Corte ha poi osservato che le censure sui profili probatori e sulla valutazione di documenti e testi non erano tali da giustificare un'assoluzione immediata, perché l'accoglimento richiederebbe nuova valutazione di fatto. La Corte ha inoltre esaminato la rilevanza della sospensione dei termini prevista dall'art. 49 d.l. 17/10/2016 n.189 e relativi interventi normativi, ritenendo che, anche applicando il periodo di sospensione eventualmente computabile, la prescrizione risultava comunque intervenuta nelle date indicate dalla sentenza (con precisazioni sui termini massimi e sulle eventuali estensioni per sospensione).

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sul reato relativo all'uso di fatture per operazioni inesistenti; è la fattispecie penale ritenuta contestata agli imputati.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamata in relazione ad altre imputazioni contestate ed esaminate in appello.

  • art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma rilevante ai fini del calcolo della pena ed, indirettamente, del termine di prescrizione.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sul riconoscimento di benefici penali (richiamata in sentenza di merito in relazione ai benefici concessi agli imputati).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le prove documentali e la loro valutazione; richiamata nelle censure sulla motivazione e sull'onere della prova.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Riferimento al principio del ne bis in idem invocato dai ricorrenti in relazione alle sanzioni amministrative già irrogate.

  • protocollo n. 7 CEDU, art. 4, par. 1

    Invocato in relazione al principio ne bis in idem e alla giurisprudenza CEDU sul problema della duplicazione di sanzioni amministrative e penali.

  • articoli 234 e 347 cod. proc. pen.; disposizioni attuative artt. 220 e 225; artt. 33 e 35 legge n. 4 del 1929

    Norme e disposizioni richiamate nelle doglianze sull'utilizzabilità dei processi verbali e degli atti della Guardia di Finanza, distinguendo attività amministrativa e attività di polizia tributaria e le relative garanzie processuali.

  • D.L. 17/10/2016, n. 189 (art. 49 e commi correlati)

    Se la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017

    Normativa eccezionale che dispone sospensioni dei termini di prescrizione in relazione agli effetti del sisma 2016; la Corte ha valutato l'eventuale incidenza di tale sospensione sui termini di estinzione per prescrizione e ha ritenuto non determinante per escludere l'intervenuta prescrizione nei casi esaminati.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'assoluzione quando emergono circostanze che escludono il fatto o la sua rilevanza penale; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi così forti da applicarla senza nuovo esame di merito.

Massime di principio

  • La prescrizione estingue il reato anche se la valutazione di merito sulla colpevolezza fosse discutibile: se emerge che il termine di prescrizione è decorso, la Cassazione puo' annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • Il principio del ne bis in idem richiede identità sostanziale di fatto e di capi sanzionatori: la mera coincidenza delle procedure amministrative e penali non basta, serve verifica dell'identità dell'oggetto e dell'afflittività comparata delle sanzioni (giurisprudenza CEDU).
  • Gli atti amministrativi e i processi verbali della Guardia di Finanza possono essere utilizzati come prove, ma la loro utilizzabilità dipende dal contesto e dalle garanzie osservate al momento della loro acquisizione: se la loro formazione è avvenuta dopo l'emersione di indizi di reato o senza rispetto delle garanzie, possono essere criticati per violazione del diritto di difesa.
  • La Corte di cassazione non procede ad un nuovo esame di merito se le questioni dedotte richiedono una nuova valutazione probatoria: in tali ipotesi la Cassazione annulla con rinvio salvo che la sopravvenienza della prescrizione non renda impossibile il rinvio (in tal caso annulla senza rinvio).
  • Quando si contesta la mancata applicazione di norme penali più favorevoli (es. nuove attenuanti o modifiche normative), va verificata l'effettiva applicabilità temporale della norma più favorevole rispetto alla data del fatto e alla sentenza impugnata.
  • L'onere della prova resta in capo all'accusa: tuttavia la Corte può ritenere sussistente una responsabilità se emergono elementi concreti (contabilità parallela, documentazione incongruente) che rendono plausibile l'inesistenza della prestazione dichiarata in fattura; l'eventuale confutazione richiede una valutazione in grado di incidere sul convincimento di fatto.

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