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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20666/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna della società di intermediazione finanziaria, poi subentrata alla banca ricorrente, a risarcire il cliente per le sottrazioni e distrazioni di somme poste in essere da un promotore finanziario. Il promotore si era fatto consegnare i codici di accesso al servizio di home banking, aveva eseguito numerose operazioni a favore di terzi e aveva tenuto il cliente all'oscuro della progressiva dispersione del patrimonio mediante rendiconti artefatti che mostravano una situazione del portafoglio falsamente positiva. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 31, comma 3, T.U.F. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere necessaria, per escludere la responsabilità dell'intermediario, la prova della collusione del risparmiatore, mentre sarebbe sufficiente anche una condotta anomala o agevolatrice del cliente idonea a interrompere il nesso di occasionalità necessaria; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1227 c.c., lamentando che non fosse stata considerata la condotta del cliente in termini di concorso colposo del danneggiato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse correttamente applicato i principi in tema di responsabilità dell'intermediario per fatto del promotore finanziario, perché aveva concentrato l'analisi solo sull'assenza di collusione e sull'elemento soggettivo, omettendo di valutare la condotta del cliente sotto il profilo dell'anomalia e dell'eventuale agevolazione consapevole dell'illecito. In particolare, ha valorizzato la consegna volontaria dei codici di accesso al servizio di home banking e l'affidamento su rendiconti falsamente positivi come circostanze potenzialmente idonee a escludere il nesso di occasionalità necessaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998

    La responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze è letta in continuità con l'art. 2049 c.c.; la sua esclusione richiede la verifica del nesso di occasionalità necessaria e può dipendere anche dall'agevolazione consapevole del danneggiato, non solo dalla collusione.

  • art. 2697 c.c.

    L'investitore deve provare l'illiceità della condotta del promotore; l'intermediario, per liberarsi, deve provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dal cliente, con conseguente esclusione del nesso causale.

  • art. 1227 c.c.

    Trova applicazione, in materia di responsabilità dell'intermediario per fatto del promotore, la regola del concorso del fatto colposo del danneggiato, anche quale causa di esclusione o attenuazione della responsabilità sul piano causale.

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità del preponente è qualificata come responsabilità oggettiva per fatto altrui, fondata sull'appropriazione dei vantaggi dell'attività svolta dal preposto e sulla necessità che il preponente sopporti anche i costi delle condotte dannose riconducibili all'ambito delle incombenze affidate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 5, comma 4, L. n. 1 del 1991

    Richiamata come antecedente normativo della responsabilità solidale dell'intermediario per il fatto del promotore finanziario.

  • art. 23 d.lgs. n. 415 del 1998

    Richiamata come norma di conferma della responsabilità solidale dell'intermediario per i danni causati dal promotore finanziario.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità dell'intermediario per il fatto illecito del promotore finanziario, la responsabilità si ricollega all'art. 2049 c.c. e al nesso di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e danno, non alla sola colpa nella scelta o vigilanza sul preposto.
  • L'intermediario non può essere chiamato a rispondere se prova che la condotta del cliente ha consapevolmente agevolato l'illecito del promotore, anche in assenza di collusione; rilevano gli elementi di anomalia della condotta dell'investitore.
  • Il giudice di merito deve valutare specificamente le circostanze dedotte dall'intermediario e motivare sulla loro idoneità o meno a integrare una condotta anomala del risparmiatore tale da interrompere il nesso causale.
  • La consegna volontaria al promotore di credenziali personali e segrete di accesso ai conti può costituire un indice rilevante di agevolazione consapevole dell'illecito e di esclusione della responsabilità dell'intermediario, se apprezzata nel complesso delle circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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