Cassazione Penale, Sentenza n. 31601/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fani era stato condannato per violazione dell'avviso orale del Questore di Napoli del 19/02/2014 che gli imponeva il divieto di possedere e utilizzare "qualsiasi apparato di comunicazione radio ricetrasmittente"; la polizia aveva accertato il possesso di un telefono cellulare (Apple iPhone). Il ricorrente ha impugnato sostenendo, tra l'altro, che il telefono cellulare non rientrerebbe nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 4, d.lgs. n.159/2011 e che la motivazione di appello si limitava a rinviare a quella di primo grado senza affrontare i profili devoluti con il gravame; inoltre ha denunciato insufficiente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Ha affermato che, sebbene la giurisprudenza di questa Corte ammetta che il telefono cellulare possa rientrare nella nozione di "apparato di comunicazione radiotrasmittente", il divieto imposto con l'avviso orale deve essere motivato in modo specifico (l'avviso deve indicare le ragioni per cui si vieta il possesso/uso degli apparati in relazione alla personalità dell'interessato e al concreto rischio di utilizzo). Nel caso concreto la motivazione dell'avviso amministrativo non è risultata adeguatamente descritta nei provvedimenti giudiziari e la Corte di merito si era limitata a richiamare la motivazione di primo grado senza verificarne il contenuto; per tali ragioni la condanna è stata annullata e il giudizio rinviato. La Corte ha altresì chiarito profili relativi alla prescrizione (termine non maturato e aggiunta della sospensione di 60 giorni per il rinvio) e ha richiamato regole sulla non utilizzabilità dell'aggravante ad effetto speciale ai fini del calcolo della prescrizione quando non incidente sulla determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Norma contestata in relazione alla violazione dell'avviso orale; applicata per attribuire rilevanza penale alla violazione del divieto imposto dal Questore.
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
Richiamata dalla difesa per sostenere che il telefono cellulare non rientra nelle apparecchiature che il Questore può vietare; la Corte, tuttavia, richiama il proprio precedente giurisprudenziale secondo cui il cellulare può rientrare nella nozione di apparato radiotrasmittente, ma il divieto deve essere motivato.
art. 4, legge n. 1423/1965
Attribuisce al Questore la possibilità di imporre divieti di utilizzo di apparati radiotrasmettenti con l'avviso orale; la Corte sottolinea che tale potere richiede specifica motivazione del provvedimento amministrativo in relazione alla personalità dell'avvisato e al possibile uso degli apparati.
Richiamato in riferimento alla doglianza di errata applicazione normativa e carenza motivazionale della sentenza di appello; la Cassazione rileva insufficienza motivazionale dell'avviso amministrativo nella motivazione richiamata.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte richiama il principio secondo cui il diniego delle attenuanti deve essere specificamente motivato (nel caso il rigetto era basato in modo laconico sulla recidiva).
Richiamati ai fini del calcolo del termine di prescrizione (la Corte ha valutato che il reato non era ancora prescritto alla data del provvedimento).
Richiama la regola sulla sospensione dei termini di prescrizione per la durata del rinvio disposto su istanza della parte; applicata per aggiungere 60 giorni al termine di prescrizione a causa del rinvio per impedimento del difensore.
Massime di principio
- Secondo la giurisprudenza di legittimità il telefono cellulare può essere qualificato come "apparato di comunicazione radiotrasmittente" e dunque essere oggetto di divieto da avviso orale, ma tale divieto richiede una motivazione amministrativa specifica che espliciti le ragioni e il nesso con la personalità e il rischio relativo all'avvisato.
- Una condanna penale per violazione di un avviso orale non può fondarsi su un provvedimento amministrativo privo di adeguata motivazione: il giudice deve verificare il contenuto e la validità del provvedimento amministrativo che impone il divieto.
- La Corte d'appello non può limitarsi a rinviare per relationem alla motivazione del primo grado quando sono state sollevate specifiche questioni in gravame: occorre affrontare e motivare i punti dedotti in appello.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione specifica; una motivazione laconica basata solo sulla recidiva può essere insufficiente.
- Nel calcolo della prescrizione è necessario verificare se circostanze aggravanti o attenuanti abbiano effettivamente inciso sulla determinazione della pena; la recidiva non può essere computata ai fini della prescrizione se non ha prodotto un aumento di pena utilizzato nel calcolo.
- I rinvii disposti su istanza della parte sospendono i termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, salvo il caso di legittimo impedimento del difensore che comporta una sospensione massima di 60 giorni.
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