Cassazione Penale, Sentenza n. 36919/2024 del 03/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sospensione dell'ordine di esecuzione e l'affidamento in prova in favore di persona tossicodipendente/alcoldipendente che stava seguendo un programma terapeutico, nonostante la condanna definitiva per i reati degli artt. 73, 80 e 74 d.P.R. n. 309/90. Contestava che il giudice dell'esecuzione avesse operato un'interpretazione letterale dell'art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. escludendo la sospensione per i reati ostativi (tra cui l'art. 74) salvo per chi sia agli arresti domiciliari, e sollevava in subordine questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 d.P.R. 309/90 e 656 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost., sostenendo che la normativa creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti liberi e soggetti agli arresti domiciliari entrambi in trattamento terapeutico.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la corretta applicazione dell'art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p., che, nel testo e secondo la giurisprudenza consolidata, esclude la sospensione dell'ordine di esecuzione per i reati indicati nell'art. 4‑bis (quindi anche per l'art. 74 d.P.R. 309/90), salvo l'eccezione limitata dei soggetti posti agli arresti domiciliari nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 89 d.P.R. 309/90, i quali sono sottoposti a specifica vigilanza giudiziaria sul programma terapeutico. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione costituzionale richiamando precedenti secondo i quali la differenziazione normativa è giustificata dalla maggiore gravità dei reati ostativi e dalla necessità di osservazione intramuraria e di verifiche giudiziarie; ha quindi confermato il diniego della sospensione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Reato per il quale il ricorrente è stato condannato; rientra nell'ambito della normativa sui delitti in materia di stupefacenti rilevanti ai fini dell'esecuzione
Reato indicato nel titolo esecutivo; considerato insieme agli altri reati nella valutazione della gravità complessiva
Reato che la Corte ha ritenuto ricomprendere tra i delitti 'ostativi' previsti dall'art. 4‑bis della legge n. 354/1975, determinando restrizioni all'accesso a benefici esecutivi
art. 4‑bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
elenco dei reati ostativi
Elenca reati che, se compresi nel titolo esecutivo, producono effetti ostativi all'accesso a misure alternative e alla sospensione dell'esecuzione se non ricorrono specifiche eccezioni
art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen.
il comma 9 dell'art. 656 cod. proc. pen. esclude che la sospensione possa essere concessa ... salvo che per coloro che siano agli arresti domiciliari
Norma di stretta interpretazione che impedisce la sospensione dell'ordine di esecuzione per i reati ostativi salvo l'eccezione limitata per chi sia agli arresti domiciliari disposti nel corso del procedimento; la Corte l'ha applicata letteralmente
Regola l'affidamento in prova terapeutico e i requisiti di accesso; la Corte ha ritenuto legittima la differenziazione di trattamento operata dalla norma in relazione ai reati ostativi
Prevede la possibilità di misure alternative (arresti domiciliari) per il tossicodipendente che segue un programma terapeutico, con vigilanza e prescrizioni giudiziarie; la presenza di tale misura nel corso del processo costituisce la fattispecie eccezionale che consente la sospensione dell'esecuzione per i reati ostativi
artt. 3, 24 e 27 Cost.
Articoli della Costituzione invocati dal ricorrente per la questione di legittimità costituzionale (uguaglianza, diritto alla difesa, funzione rieducativa della pena); la Corte li ha ritenuti non violati dalla disciplina impugnata, con riferimento alla giurisprudenza consolidata
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
Massime di principio
- La disciplina è di stretta interpretazione: per i reati ricompresi nell'art. 4‑bis (delitti 'ostativi') la sospensione dell'ordine di esecuzione e l'accesso a benefici esecutivi sono fortemente limitati e, di regola, non concessi.
- Esiste un'eccezione molto circoscritta: se, durante il procedimento, al soggetto è stata concessa la misura degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89 d.P.R. 309/90 per consentire il programma terapeutico sotto vigilanza giudiziale, tale situazione può giustificare la sospensione anche per reati ostativi.
- La differenza di trattamento tra soggetto libero in terapia e soggetto agli arresti domiciliari in terapia è ritenuta giustificata dalla Corte in ragione della presenza di controlli e verifiche giudiziarie nel secondo caso; quindi l'assenza di vigilanza giudiziaria rende più difficile ottenere la sospensione.
- Le questioni di costituzionalità contro questa disciplina sono difficili da sostenere: la giurisprudenza consolidata ritiene legittima la scelta legislativa che richiede maggiori garanzie e osservazione per i reati più gravi.
- Prassi consigliata: se si intende ottenere la sospensione o l'affidamento terapeutico in presenza di reati ostativi, è determinante ottenere tempestivamente, nel corso del procedimento, una misura cautelare che consenta la vigilanza sul programma terapeutico (es. arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89), documentare la reale adesione al programma e le verifiche svolte dalle autorità competenti.
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