Cassazione Civile, Ordinanza n. 01981/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La professionista aveva proposto ricorso ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 dinanzi al Giudice di Pace per ottenere la condanna del condominio al pagamento dei compensi professionali maturati per la cura, insieme a un altro difensore, di alcuni ricorsi per ingiunzione ante causam nell'interesse del condominio. Il condominio si era costituito eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla negoziazione assistita e deducendo comunque l'avvenuto integrale pagamento del dovuto. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda ritenendola infondata perché il condominio aveva provato l'esatto adempimento. In Cassazione la ricorrente impugnava tale ordinanza con un unico motivo, ma dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il rilievo decisivo è stato il difetto di procedibilità del ricorso per cassazione, in quanto non era stato depositato nei termini la copia autentica della decisione impugnata con la relata di notificazione; inoltre il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che la ricorrente non aveva depositato, unitamente al ricorso, la copia autentica dell'ordinanza impugnata con la relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369 c.p.c., e che comunque la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Non essendo comparso il condominio, nulla è stato statuito sulle spese. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
indicato come base del ricorso introduttivo per la domanda di pagamento dei compensi professionali
richiede, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica; l'onere è funzionale al controllo della tempestività dell'impugnazione
richiamato con riferimento alla relata di notificazione della decisione impugnata da depositare unitamente al ricorso
utilizzato per la proposta del relatore in camera di consiglio
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato quando ricorrono i presupposti processuali
art. 13, comma 1-b d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato
menzionato nel passaggio che collega la relata di notificazione alla produzione della decisione impugnata
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notificazione è un onere processuale la cui omissione determina improcedibilità del ricorso, salvo che il documento sia comunque nella disponibilità della Corte per effetto di produzione della controparte o acquisizione del fascicolo d'ufficio.
- La funzione dell'onere di deposito ex art. 369 c.p.c. è quella di consentire il controllo della tempestività dell'impugnazione; se tale controllo non è possibile per mancanza della relata e non ricorre una delle eccezioni giurisprudenziali, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
- Anche quando manchi il deposito della decisione impugnata con la relata, il ricorso può restare procedibile se dalla documentazione agli atti risulti comunque verificabile la tempestività dell'impugnazione; in difetto di tale verifica, prevale la sanzione processuale dell'improcedibilità.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, la tardività conferma il difetto di procedibilità dell'impugnazione.
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