Cassazione Penale, Ordinanza n. 32006/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per la contravvenzione di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Con un motivo articolato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza di merito avrebbe trascurato o mal valutato gli elementi acquisiti e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione nel merito della vicenda. Ha inoltre censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la motivazione fosse carente e che i precedenti penali non bastassero a escludere tali benefici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che la Corte di appello aveva esaminato in modo logico e completo gli elementi di fatto: la disponibilità di due coltelli a serramanico, entrambi con lama di 6,2 cm, pronti all'uso e custoditi nel marsupio a tracolla; l'assenza di una giustificazione immediata della detenzione; l'inattendibilità e genericità della successiva spiegazione difensiva; il fatto che l'imputato si accompagnasse in luogo pubblico con tali armi pur avendo precedenti penali. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha ritenuto correttamente valorizzati l'intrinseca pericolosità delle armi, la possibilità di uso immediato e i precedenti per violazione del foglio di via obbligatorio, elementi incompatibili con la particolare tenuità. La doglianza sulle attenuanti generiche è stata giudicata generica, poiché non confrontata con la motivazione di merito basata sui precedenti e sull'assenza di elementi positivi. Sono state quindi poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice applicata alla detenzione/porto di armi od oggetti atti ad offendere; la Corte ha ritenuto integrata la contravvenzione sulla base del porto di due coltelli a serramanico pronti all'uso in luogo pubblico
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa per la pericolosità intrinseca delle armi, la pronta utilizzabilità e i precedenti penali dell'imputato
le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice valorizzi i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi, purché la motivazione sia congrua
in caso di inammissibilità del ricorso sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia esaminato logicamente tutti gli elementi probatori rilevanti.
- Nel reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, la disponibilità di coltelli pronti all'uso, portati in luogo pubblico e non giustificati in modo concreto e verificabile, integra il fatto tipico anche in assenza di un loro effettivo utilizzo per altri reati.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti elementi oggettivi di gravità, quali la pericolosità intrinseca dell'oggetto, la pronta immediata utilizzabilità e la presenza di precedenti penali indicativi di non occasionalità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito dà conto di precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi, e la censura in cassazione è inammissibile se resta meramente assertiva o non si confronta con tale motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31920/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31921/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31922/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31924/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31925/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31926/2025 del 25/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →