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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22292/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle pronunce di responsabilità e la determinazione della pena rese dalla Corte d'appello: contestano in particolare la sussistenza del contributo associativo e dell'affectio societatis per il reato di associazione ex art.416 c.p.; censurano l'utilizzabilità e l'interpretazione delle intercettazioni (identificazione e travisamento delle captazioni); denunciano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e vizi nella determinazione della pena, inclusa la quantificazione della porzione di pena per i reati satellite; OLIVIERI contesta, inoltre, l'applicazione di specifiche aggravanti (art.12, comma 3, lett. d) e comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n.286/1998) e l'attribuzione della fittizietà del matrimonio sulla base di intercettazioni ritenute non direttamente riferibili al suo caso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, per genericità o per ripetitività di argomentazioni già esaminate, i ricorsi della maggior parte degli imputati (CHERKAOUI, ERROUICHAQ, BONACCORSO, EL ASRI El Habib) e, in gran parte, anche quelli di EL ASRI Abderrahim, OLIVIERI e TRICOMI; ha però annullato la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante prevista dall'art.12, comma 3, lett. d), d.lgs. n.286/1998, in applicazione della pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale, nei confronti di EL ASRI Abderrahim, OLIVIERI Angela e TRICOMI Alessandro, con rinvio alla Corte d'appello di Messina per la rideterminazione della pena. Per il resto la sentenza di merito è stata confermata: sono state ritenute legittime le valutazioni probatorie basate sulle intercettazioni (salvo censure generiche non ammesse in cassazione), sono stati confermati i reati principali e le ricalibrazioni operate in appello (tra cui alcune riqualificazioni in tentativo), nonché le determinazioni sanzionatorie ridotte in appello; per i ricorrenti dichiarati inammissibili è disposta condanna al pagamento delle spese processuali e, per alcuni, versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. In particolare, resta confermata l'assoluzione di OLIVIERI dal reato associativo ma sono confermate le sue responsabilità per altri reati (favorimento aggravato dell'immigrazione e falso ideologico aggravato), fermo il rinvio per la ricalcolazione della pena sulla parte dell'aggravante annullata.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto integrata la partecipazione e i ruoli associativi sulla base di valutazione concorde dei giudici di merito, con adeguato aggancio probatorio.

  • art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (comma 1, comma 3, comma 3-ter, comma 5)

    Disposizioni aggravanti relative ai delitti connessi all'immigrazione clandestina; la Corte ha annullato l'applicazione della lett. d) del comma 3 in seguito alla sentenza di incostituzionalità, mentre ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante per fine di profitto (comma 3-ter) ove dimostrata la soggettiva finalità.

  • art. 110, 56 cod. pen.

    Concursos di reati e tentativo: la Corte ha confermato le riqualificazioni in tentativo ove il giudice di merito ha motivato tale valutazione.

  • art. 48, 479, 476 cod. pen.

    Falso ideologico e falso aggravato: applicati nei casi in cui il giudice di merito ha ritenuto provato l'indotto rilascio del permesso tramite dichiarazioni/attestazioni false.

  • art. 125, 192, 266, 270, 272, 533 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nelle censure: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, in particolare che la valutazione degli elementi di fatto (intercettazioni, prova) spetta al giudice di merito e che in Cassazione vanno dedotti travisamenti di prova specifici e decisivi.

  • Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar) e altre pronunce di legittimità citate

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare la piena valenza probatoria delle dichiarazioni nelle intercettazioni regolarmente autorizzate e i limiti del requisito di 'corroborazione' di cui all'art.192 c.p.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 63 del 2022

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.12, comma 3, lett. d) d.lgs. n.286/1998; la decisione di cassazione ha applicato questa pronuncia annullando l'aggravante interessata e rinviando per il ricalcolo della pena.

  • art. 133 cod. pen. (parametri per la determinazione della pena)

    Richiamato come criterio per la valutazione e determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la pena alla luce dei parametri pertinenti.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi generici, reiterativi o che ripropongono in forma non specifica argomentazioni già valutate sono dichiarati inammissibili: bisogna indicare con precisione dove la motivazione di merito sarebbe viziata.
  • Le intercettazioni regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria; la loro interpretazione è questione di merito e la Cassazione verifica solo il travisamento della prova o vizi decisivi e incontestabili.
  • Gli indizi desunti da intercettazioni tra terzi possono costituire prova diretta se sono gravi, precisi e concordanti; in un contesto associativo la necessità di riscontri esterni è attenuata.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è facilmente sindacabile in Cassazione se la decisione di merito contiene una motivazione logica e coerente sul punto.
  • Quando una norma aggravante viene eliminata per effetto di una pronuncia di incostituzionalità, la Corte di legittimità annulla la parte della decisione che l'ha applicata e rinvia per la rideterminazione della pena; il giudice di merito dovrà ricalcolare la pena sulla base della nuova forbice legale.
  • Le censure sulla determinazione quantitativa delle pene e sulla continuazione richiedono una contestazione motivata e specifica: in assenza di vizi logici evidenti, la valutazione dei giudici di merito è prevalente.

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