Cassazione Penale, Sentenza n. 15881/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione in executivis della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. su più sentenze irrevocabili relative a quattro vicende penali: 1) inosservanza obblighi sorveglianza speciale, 11/05/2020 Arzano (sent. Corte d'appello Napoli 28/01/2021, definitiva 09/11/2021); 2) inosservanza obblighi sorveglianza speciale, 06/07/2019 Perugia (sent. Tribunale Perugia 09/09/2019, definitiva 07/07/2020); 3) violenza/minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, 16/12/2013 Assisi (sent. Corte d'appello Perugia 12/01/2021, definitiva 25/02/2022); 4) tentato furto, 24/08/2013 Costano (sent. Corte d'appello Perugia 05/06/2018, definitiva 05/12/2019). Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta, rilevando fra l'altro l'assenza della sentenza sub 1 nel certificato del casellario e la mancanza di elementi esteriori che dimostrassero un progetto criminoso unitario fra i reati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la continuazione in sede esecutiva richiede l'accertamento, sulla base di indici esteriori significativi, dell'esistenza di un disegno criminoso unitario (valutazione di fatto rimessa al giudice di merito). Nel caso concreto i reati erano temporaneamente distanti, eterogenei nelle tipologie e non sono stati prodotti elementi idonei a dimostrare una pianificazione unitaria; inoltre mancava prova documentale della presenza della sentenza sub 1 nel casellario, nonostante l'affermazione difensiva relativa a un provvedimento di esecuzione. Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
istituto della continuazione in sede esecutiva
La norma consente al giudice dell'esecuzione di applicare in executivis la continuazione fra più sentenze irrevocabili pronunciate in procedimenti distinti; tuttavia l'applicazione richiede la prova, tramite indici esteriori significativi, dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso sottostante alle condotte.
principio del concorso formale e materiale; riferimento al disegno criminoso unico per le pene
L'art. 81 è la norma sostanziale che giustifica la continuazione (pena più favorevole per reati unificati da un progetto criminoso); la Corte richiede l'accertamento della unitarietà progettuale ai fini del riconoscimento dell'art. 81.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente come norma processuale rilevante
Riferimento procedurale utilizzato dal ricorrente nelle doglianze sulla applicazione delle regole di giudizio, ma la Corte non ha ritenuto che tale norma muti la necessità probatoria richiesta per la continuazione.
condanna alle spese processuali
Norma procedurale che legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
inosservanza agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
Norma sostanziale che qualifica alcuni dei reati valutati nel ricorso; la sua menzione serve a identificare le fattispecie giudicate, ma non incide sul principio applicativo della continuazione in assenza di prova di un disegno unitario.
Massime di principio
- La continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. richiede la prova di un disegno criminoso unitario attraverso indici esteriori (vicinanza temporale, omogeneità delle condotte, tipologia di reati, bene tutelato, modalità, condizioni di luogo e tempo).
- La valutazione della sussistenza del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca la valutazione solo se questa manca di adeguata motivazione.
- La semplice affermazione difensiva o la suddivisione dei reati in gruppi non sostituiscono la prova documentale e indiziale necessaria per dimostrare la continuazione; l'onere probatorio grava sulla parte che invoca l'istituto.
- L'assenza di una sentenza nel certificato del casellario o di allegati probanti (es. provvedimenti di esecuzione che dimostrino la connessione) può pregiudicare la domanda di continuazione in executivis.
- Reati commessi a distanza di tempo e di natura eterogenea rendono più difficile il riconoscimento di un disegno criminoso unico; occorrono circostanze indiziarie che colleghino concretamente le condotte.
- Quando si mira a ottenere la continuazione in esecuzione è utile produrre tutti i documenti ufficiali (certificato del casellario, provvedimenti di esecuzione, sentenze) e argomentare sistematicamente gli indici esteriori che dimostrano l'unicità del disegno criminoso.
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