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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32144/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

L'ente previdenziale ha impugnato la sentenza della corte territoriale che aveva confermato l'annullamento di due avvisi di addebito relativi a contributi dovuti alla gestione commercianti. La lite riguardava la base di calcolo dei contributi: l'istituto sosteneva che il lavoratore autonomo iscritto alla gestione dovesse parametrare l'obbligo contributivo alla totalità dei redditi percepiti nell'anno, includendo anche gli utili derivanti dalla partecipazione pro quota a società di capitali nelle quali non fosse svolta attività lavorativa. Il resistente, invece, aveva ottenuto in appello il riconoscimento dell'insussistenza del credito contributivo, sul presupposto che gli utili da mera partecipazione come socio di capitale non costituissero redditi d'impresa e non entrassero nella base imponibile previdenziale. Il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del D.L. n. 384 del 1992, convertito dalla L. n. 438 del 1992, in connessione con la L. n. 233 del 1990, sostenendo che tali utili dovessero comunque essere considerati ai fini contributivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti decisioni. Ha ritenuto che la disciplina previdenziale richiamata dall'INPS, pur riferendosi alla "totalità" dei redditi d'impresa, va coordinata con la disciplina fiscale di qualificazione dei redditi: gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, in assenza di prestazione lavorativa del socio, sono redditi di capitale e non redditi d'impresa. Di conseguenza, tali utili non concorrono alla base imponibile contributiva della gestione commercianti. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    violazione e falsa applicazione della legge

    viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per denunciare errori di diritto nella sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica il rito camerale non partecipato seguito in Cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ.

    la Corte richiama per relationem i principi già affermati nei precedenti conformi.

  • D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3-bis

    "A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"

    la disposizione amplia la base imponibile contributiva, ma solo con riferimento ai redditi d'impresa così qualificati dalla disciplina fiscale.

  • L. 14 novembre 1992, n. 438

    legge di conversione del D.L. n. 384 del 1992

    viene considerata nel complesso della disciplina che ha introdotto il criterio della totalità dei redditi d'impresa.

  • L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1

    soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1

    individua i soggetti tenuti alla contribuzione nella gestione autonoma richiamata dalla norma previdenziale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55

    nel testo post riforma del 2004

    i redditi d'impresa sono quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 44, lett. e)

    nel testo post riforma del 2004

    gli utili da partecipazione a società soggette a IRES sono qualificati come redditi di capitale.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • Corte Costituzionale n. 354 del 2001

    richiamata come precedente di sistema a sostegno della coerenza della soluzione adottata, con distinzione rispetto ai soci di società di persone.

Massime di principio

  • Per la contribuzione alla gestione commercianti, la base imponibile va individuata coordinando la norma previdenziale con la qualificazione fiscale dei redditi: non ogni provento percepito dal soggetto iscritto è automaticamente assoggettabile a contribuzione.
  • La locuzione normativa che rapporta il contributo alla "totalità dei redditi d'impresa" non consente di includere redditi che, secondo il TUIR, siano qualificati come redditi di capitale, se percepiti per la sola partecipazione societaria senza svolgimento di attività lavorativa.
  • Gli utili percepiti dal socio di capitale di una società di capitali, in assenza di apporto lavorativo, non costituiscono base imponibile previdenziale della gestione commercianti.
  • In tema di interpretazione della disciplina contributiva, la ricostruzione sistematica impone di distinguere tra soci di società di capitali e soci di società di persone, perché i due regimi non sono sovrapponibili.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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