Cassazione Penale, Sentenza n. 6919/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Asti che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gianni Franzoso per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. per intervenuta estinzione del reato tramite oblazione. Il Procuratore deduceva erronea applicazione della legge penale in quanto la sentenza non aveva ordinato la confisca delle armi e delle munizioni indicate nell'imputazione, misura che sostiene essere obbligatoria ai sensi dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto applicabile l'art. 6 L. 22 maggio 1975 n. 152, che rinvia al primo capoverso dell'art. 240 c.p. e introduce la confisca obbligatoria per i reati concernenti armi e munizioni. Ha precisato che la confisca è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato per oblazione, salvo le eccezioni dell'assoluzione nel merito o dell'appartenenza dell'arma a persona estranea al reato. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca e ha disposto la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro, adottando i provvedimenti conseguenti ex art. 6 L. 152/1975, avvalendosi del potere previsto dall'art. 620 c.p.p.
Norme richiamate
legge 22 maggio 1975 n. 152 (art. 6)
"il disposto del primo capoverso dell'art. 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere nonché le munizioni e gli esplosivi"
La Corte interpreta il richiamo al primo capoverso dell'art. 240 c.p. come l'introduzione di una confisca obbligatoria per i reati concernenti armi e munizioni, da disporre anche in assenza di condanna, comprese le ipotesi di estinzione per oblazione, salvo le eccezioni indicate.
Il primo capoverso, richiamato dall'art. 6 L.152/1975, disciplina la confisca degli strumenti e delle cose impiegate per il reato; la Corte ha ritenuto che tale disciplina si applichi obbligatoriamente ai reati sulle armi.
Norma della contravvenzione contestata relativa alle armi; pur essendo il reato dichiarato estinto per oblazione, la Corte ha ritenuto comunque applicabile la misura obbligatoria di confisca.
Consente alla Corte di Cassazione, nei limiti previsti, di annullare senza rinvio e adottare il provvedimento obbligatorio di confisca; la Corte ha esercitato tale potere per disporre direttamente la confisca.
Massime di principio
- La confisca delle armi e delle munizioni è obbligatoria per i reati concernenti armi anche se il reato è estinto per oblazione.
- Le uniche eccezioni all'obbligatorietà della confisca sono l'assoluzione nel merito e la prova che l'arma appartenga a una persona estranea al reato.
- L'oblazione non esclude una verifica giurisdizionale che possa giustificare misure di prevenzione (come la confisca); pertanto l'oblazione non impedisce automaticamente provvedimenti sfavorevoli di natura preventiva.
- La finalità della confisca in materia di armi è in buona parte preventiva e non meramente sanzionatoria, giustificando la sua applicazione anche in assenza di condanna.
- In caso di omissione della confisca, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione; la Corte può annullare senza rinvio e disporre direttamente la confisca ai sensi di legge.
- Prima di restituire un'arma sequestrata è necessario verificare la proprietà: se risulta appartenere a terzo e ciò è documentato, la confisca potrebbe non trovare applicazione.
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